Cassazione Penale, Sentenza n. 14857/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era destinataria della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, disposta originariamente dal GIP di Pistoia per reati collegati all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3, lett. d) TU Imm.), in quanto indiziata di aver favorito l'ingresso in paesi esteri di cittadini stranieri con l'uso di documenti falsi, con l'aggravante di aver agito per profitto e in concorso. Furono presentate istanze di revoca/sostituzione della misura, rigettate dal GIP e poi dal Tribunale per il riesame. In cassazione la ricorrente ha denunciato vizio di motivazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p. e violazione di legge, lamentando che il Tribunale non avrebbe provato in modo specifico e attuale il pericolo concreto di reiterazione, avrebbe tratto valutazioni contraddittorie rispetto a precedenti decisioni (ruolo meno dirigente rispetto a una coindagata), e non avrebbe considerato elementi come il decorso del tempo, la mancanza di contatti con altri indagati, il contenuto dell'interrogatorio e la debolezza delle fonti informali sul quale sarebbe basato l'impianto accusatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretto il perimetro del sindacato di legittimità (limitato alla verifica della congruità e correttezza giuridica della motivazione rispetto ai fatti nuovi allegati), e ha condiviso la valutazione del Tribunale per il riesame secondo cui permangono indizi significativi in relazione al capo C (concorso con la coindagata Palamidessi) e il rischio di reiterazione del circuito criminoso. La Corte ha osservato che la valutazione del giudice del merito, che ha tenuto conto anche dell'entità del fatto, della pena edittale e della personalità dell'indagata, non è sindacabile in cassazione salvo vizi di logicità, coerenza o completezza che qui non sono stati riscontrati. Ha inoltre affermato che il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a far venire meno le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), art. 12, comma 3, lett. d)
La norma riguarda l'immigrazione clandestina e le ipotesi di favoreggiamento dell'ingresso di stranieri; è stata applicata per qualificare il tipo di reato e per valutare la gravità della condotta e la rilevanza cautelare.
Codice di procedura penale, art. 274
Richiama i requisiti di motivazione degli atti; la ricorrente ha denunciato vizio di motivazione ai sensi di tale articolo, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale sufficiente e non contraddittoria in modo rilevante.
Codice di procedura penale, art. 310
Regola l'appello per il riesame delle misure cautelari; la Corte ha ricordato che l'effetto devolutivo delimita il sindacato del giudice del riesame e, conseguentemente, quello del giudice di legittimità, che non deve rivalutare ex novo il quadro probatorio ma verificare la correttezza giuridica e la motivazione rispetto ai fatti nuovi.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in Cassazione; la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese.
Massime di principio
- In caso di impugnazione di un provvedimento che conferma o rigetta misure cautelari, la Corte di legittimità esercita un sindacato limitato: verifica la correttezza giuridica e la sufficienza della motivazione rispetto ai nuovi elementi, ma non rivaluta liberamente gli elementi di fatto.
- La mera decorrenza del tempo dalla applicazione della misura cautelare non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per la revoca o la sostituzione della misura; occorrono fatti nuovi idonei a incidere sulle esigenze cautelari.
- La gravità indiziaria connessa all'entità del fatto e alla pena edittale prevedibile può giustificare la permanenza di misure cautelari anche se alcune aggravanti vengano escluse in relazione a singoli capi di imputazione.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare è necessario proporre elementi nuovi, specifici e apprezzabili che incidano concretamente sul quadro indiziario o sulle esigenze cautelari; semplici argomentazioni difensive generiche o non documentate sono generalmente insufficienti.
- Gli accertamenti compiuti dal giudice del merito (valutazione della personalità dell'indagato, ruolo nell'organizzazione, rischio di reiterazione) sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione risulta illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14700/2024 del 10/04/2024
- Sentenza penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14702/2024 del 10/04/2024
- Sentenza penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14706/2024 del 10/04/2024
- Sentenza penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14708/2024 del 10/04/2024
- Sentenza penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14709/2024 del 10/04/2024
- Sentenza penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14710/2024 del 10/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →