Ordinanza n. 320/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’accertamento del diritto del minore -OMISSIS- alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dell’ASP per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA alla luce della L. n. 134/15 e per il risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;
Sintesi
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La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del minore alla presa in carico, diretta o indiretta, da parte dell'ASP per una terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA, invocando la legge n. 134/2015, nonché il risarcimento del danno derivante dalla necessità di sostenere privatamente i costi di una terapia ritenuta dovuta dall'ASP. Il ricorso presuppone la verifica dell'appropriatezza della terapia richiesta rispetto alle condizioni cliniche del minore, della sua inerenza alla patologia dedotta, della durata del trattamento e del numero di ore settimanali necessarie. L'ASP non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio prima di decidere nel merito, non potendo prescindere dall'accertamento tecnico relativo sia all'inerenza della terapia ABA alle condizioni cliniche del minore sia alla durata del trattamento e al numero di ore settimanali da somministrare. È stato nominato un CTU specialista in psichiatria e neuropsichiatria infantile, al quale sono stati affidati quesiti sulle condizioni cliniche del minore, sulle evidenze scientifiche e sull'appropriatezza della terapia richiesta anche in confronto con altre terapie prescritte e praticate dall'ASP, sull'inerenza del trattamento alle condizioni cliniche alla luce delle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità in materia di autismo e sulla durata, articolazione oraria e necessità di rivalutazione del trattamento. L'ordinanza disciplina il giuramento del CTU, il deposito telematico, le comunicazioni di avvio delle operazioni peritali, l'anticipo di € 500,00 a carico della ricorrente, la nomina dei consulenti di parte, lo scambio di osservazioni e il deposito della relazione finale. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026; ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nel quadro della disciplina degli accertamenti e della consulenza tecnica nel processo amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Utilizzato per disciplinare il conferimento dell'incarico al CTU, il giuramento e i termini delle operazioni peritali e del deposito della relazione.
art. 193 c.p.c.
Richiamato quanto alla formula del giuramento del consulente tecnico.
legge n. 134/2015
Indicata dalla ricorrente quale fondamento del diritto del minore alla presa in carico e alle prestazioni terapeutiche per l'autismo; la decisione non ne definisce ancora l'applicazione sostanziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda di presa in carico sanitaria richiede valutazioni specialistiche sull'appropriatezza della terapia, sulla sua inerenza alle condizioni cliniche e sulla durata e intensità del trattamento, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio prima di decidere nel merito.
- Nelle controversie relative alla presa in carico di minori con disturbi dello spettro autistico, la valutazione tecnica può includere il confronto tra la terapia richiesta e le diverse terapie prescritte o praticate dall'amministrazione sanitaria, nonché il riferimento alle vigenti Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Il CTU deve prendere posizione sulle osservazioni dei consulenti tecnici di parte nella relazione finale, secondo il contraddittorio tecnico disciplinato dall'art. 67, comma 3, c.p.a.
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