Cassazione Civile, Ordinanza n. 33002/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia di merito era stata introdotta da un soggetto che aveva chiesto, in via principale, l'accertamento dell'inesistenza di garanzie fideiussorie prestate a favore di una società debitrice, e, in subordine, la declaratoria di nullità, anche parziale, della fideiussione di cui la banca avrebbe dovuto produrre documentazione in causa, oltre al risarcimento del danno da asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Il Tribunale originariamente adito aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Milano, Sezione imprese, ritenendo che la domanda di nullità per violazione della normativa antitrust rendesse competente tale sezione e che le altre domande fossero connesse. Riassunta la causa, il Tribunale di Milano ha rilevato che l'eccezione di incompetenza era stata sollevata dalla banca oltre i termini dell'art. 38 c.p.c. e, ritenendo che la pronuncia declinatoria fosse intervenuta a fase di trattazione ormai chiusa, ha proposto d'ufficio regolamento di competenza. Il ricorso mirava dunque a far valere la tardività sia dell'eccezione di incompetenza sia del rilievo officioso, sostenendo che, una volta spirate le preclusioni processuali, la competenza non potesse più essere rimessa in discussione.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile ma infondato il regolamento d'ufficio e ha stabilito che la competenza appartiene al Tribunale di Brescia, giudice originariamente adito. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la declaratoria di incompetenza adottata dal Tribunale di Brescia fosse intervenuta oltre il termine previsto dall'art. 38 c.p.c., poiché l'eccezione di incompetenza era stata formulata soltanto nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., dopo che nella prima memoria l'attore aveva introdotto per la prima volta il tema della nullità antitrust della fideiussione. Di conseguenza, la rimessione della causa al Tribunale di Milano non poteva più rimettere in discussione una competenza già cristallizzata. La Corte ha quindi rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Brescia, con termine per la riassunzione e con regolazione delle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 c.p.c.
le questioni di competenza devono essere proposte e rilevate entro le preclusioni processuali previste; decorso il termine, la questione non può più essere validamente introdotta né d'ufficio né su eccezione di parte.
art. 45 c.p.c.
il giudice investito della causa dopo la declinatoria può sollevare regolamento di competenza d'ufficio, ma solo nel rispetto dei limiti temporali e processuali fissati dall'art. 38 c.p.c.
art. 50 c.p.c.
la causa, dopo la declinatoria di incompetenza, può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente nei termini di legge.
art. 183 c.p.c.
la scansione delle memorie assertive è decisiva per individuare il momento in cui una nuova questione, come la nullità antitrust della fideiussione, entra nel processo e per verificare la tempestività dell'eccezione di incompetenza.
l. n. 69/2009
ha modificato l'art. 38 c.p.c., rafforzando il sistema delle preclusioni in materia di competenza.
l. n. 353/1990
nel regime novellato tutte le questioni di competenza devono essere introdotte entro termini preclusivi, pena l'impossibilità di contestare validamente la competenza in fase successiva.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 38 c.p.c. novellato, la contestazione della competenza è soggetta a preclusioni rigorose: se l'eccezione di parte o il rilievo d'ufficio intervengono oltre il termine consentito, la declaratoria di incompetenza è tardiva e inefficace.
- Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile anche quando si discuta della tempestività dell'eccezione o del rilievo officioso, ma la Corte deve comunque verificare se la questione sia stata introdotta nel processo nel rispetto dei limiti temporali di legge.
- La prima udienza di trattazione assume valore decisivo per la proposizione e il rilievo delle questioni di competenza; una volta esaurite le preclusioni processuali, la competenza si consolida e non può essere rimessa in discussione.
- Quando la domanda introduttiva viene ampliata o precisata con una nuova questione rilevante ai fini della competenza, il termine per eccepire l'incompetenza va misurato in rapporto alla prima utile occasione processuale successiva a tale nuova allegazione, ma sempre entro il perimetro delle preclusioni dell'art. 38 c.p.c.
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