Cassazione Penale, Sentenza n. 20514/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'ingiunzione a demolire relativa a un immobile di sua proprietà, con argomentazioni di nullità per omessa notifica dell'ordine di demolizione alla proprietaria, violazione degli artt. 6, 7 e 8 CEDU e nullità per omessa o erronea individuazione dell'atto posto a garanzia. Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile la richiesta rilevando che il nuovo incidente di esecuzione sollevava le stesse questioni già decise in un precedente incidente (ordinanza del 10/10/2013, divenuta definitiva dopo decisione di cassazione del 21/02/2014) e che non emergevano elementi di novità giuridicamente significativi; inoltre era richiamata la valutazione secondo cui la declaratoria di prescrizione nei confronti di un coimputato non inciderebbe sull'ordine di demolizione a carico dell'altra. In sede di cassazione è stato inoltre rilevato che il ricorso era stato proposto da un difensore privo di procura speciale, posto che, secondo la giurisprudenza della Corte, nelle procedure esecutive il difensore del terzo interessato è legittimato solo se munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità per genericità e difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto prevalente e assorbente la circostanza che il ricorso fosse stato proposto da un difensore privo di procura speciale, violando il principio consolidato che nelle procedure di esecuzione il difensore del terzo interessato necessita di procura speciale. Ha inoltre confermato l'orientamento del Tribunale di Napoli secondo cui non sussistevano elementi di novità tali da rendere ammissibile un nuovo incidente di esecuzione su questioni già decise. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 100 c.p.p.
La Corte interpreta la norma nel senso che, nel procedimento di esecuzione, il difensore che agisce per un terzo interessato è legittimato a proporre istanze (es. restituzione, impugnazioni esecutive) solo se munito di procura speciale; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
artt. 6, 7, 8 CEDU
Gli artt. 6, 7 e 8 CEDU sono invocati dalla ricorrente come profili di illegittimità procedurale e lesione dei diritti (giusto processo, divieto di retroattività, rispetto della vita privata e della casa). Dal dispositivo non emerge che la Corte abbia svolto un esame di merito su tali profili, stante l'inammissibilità del ricorso per vizi procedurali e per carenza di procura speciale.
Massime di principio
- Nelle procedure esecutive, il soggetto che agisce in qualità di "terzo interessato" deve conferire al difensore una procura speciale per poter proporre richieste o impugnazioni; in mancanza, il ricorso è normalmente inammissibile.
- Non sono ammissibili nuovi incidenti di esecuzione che ripropongono "le stesse identiche questioni" già definitivamente decise: occorrono elementi di novità giuridicamente significativi per riaprire la materia.
- La declaratoria di prescrizione nei confronti di un coimputato non incide automaticamente sull'efficacia dell'ordine di demolizione imposto ad altra persona, salvo che non sia dimostrabile un concreto effetto processuale o sostanziale sulla posizione della parte interessata.
- In sede di impugnazione in Cassazione è importante allegare gli atti rilevanti del procedimento precedente (decisioni, ordinanze) per evitare censure di genericità e difetto di autosufficienza; il mancato deposito di atti essenziali può condurre all'inammissibilità.
- Le doglianze fondate su profili convenzionali (CEDU) richiedono una precisa illustrazione del pregiudizio e del nesso causale con il provvedimento impugnato; se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali, tali profili non saranno esaminati nel merito.
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