Sentenza n. 788/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza nr. 546/2025 pubblicata il 10.09.2025-RG 954/2025, sentenza n. cronol. 2456/2024 del 10.09.2025, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, G.I. Dott. Andrea De Sabbata, aventi ad oggetto l’accertamento in favore del Docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, in riferimento all’anno scolastico 2024/2025, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico per la formazione del personale docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme liquidate, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata e il giudicato risultava attestato dalla Cancelleria. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme dovute e l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, nonché un indennizzo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato l'obbligo di pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione generale del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata invece respinta la domanda di indennizzo prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito e ritenendosi sufficiente la nomina del Commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice ordinario, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto al docente il diritto al beneficio economico per la formazione del personale docente.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione del giudicato è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare dell'adempimento sollecito, essendo ritenuta sufficiente la nomina del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione, solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- L'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto una somma dovuta dalla pubblica amministrazione legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- La nomina del Commissario ad acta può essere disposta contestualmente all'ordine di esecuzione, con attivazione subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e a un'istanza del creditore.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatico in caso di inottemperanza, potendo essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente a favorire l'esecuzione.
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