Cassazione Penale, Sentenza n. 11722/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo il reclamo del pubblico ministero, aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato previsto dagli artt. 110, 81 c.2 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998. Il motivo principale dedotto era la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., contestando l'insussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie e l'erronea qualificazione di tali reati. Si sosteneva che il Tribunale aveva dato valutazioni generiche, non aveva ancorato il concetto di stessa specie ai beni giuridici tutelati e si era limitato ad aderire all'impostazione del pubblico ministero senza esaminare gli elementi fattuali (ad es. che Torzi era amministratore di Beaumont, che non vi era prova che avesse fatto circolare il titolo obbligazionario, e che le società citate non erano operative). Con motivi aggiunti si denunciava inoltre una modifica dell'imputazione a seguito di avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., con conseguente travisamento dell'accusa rispetto alla quale la difesa non aveva potuto difendersi, e si deducevano presunte inosservanze di norme processuali (artt. 125, 292 c.p.p.) e vizio di motivazione.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza del pericolo di reiterazione in base all'art. 274 lett. c) c.p.p., ritenendo provata una pluralità di segnalazioni e fatti, nonché la presenza di schemi operativi seriali e veicoli societari esteri riconducibili al Torzi che denotano complessità, spregiudicatezza e abilità operativa. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui "reati della stessa specie" comprende anche fattispecie non identiche ma assimilabili per natura e modalità esecutive e ha affermato che agli elementi utili alla prognosi cautelare possono concorrere procedimenti pendenti e precedenti non necessariamente definitivi. Ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi relativi al riesame dell'intera vicenda cautelare e alla presunta modificazione dell'imputazione, ricordando i limiti dell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. e che eventuali modifiche del quadro indiziario dovevano essere prospettate mediante rimedio procedurale specifico (art. 299 c.p.p.). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello incidentale avverso l'ordinanza del GIP; la cognizione del giudice d'appello è devoluta ai punti toccati dall'impugnazione e a quelli strettamente connessi, limitando il riesame nel procedimento cautelare.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Consente misure cautelari quando sussiste il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie; la Corte interpreta 'stessa specie' includendo reati assimilabili per natura e modalità esecutive, non necessariamente identici nel bene giuridico offeso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti procedurali in ordine all'articolazione dei motivi di impugnazione, citato per definire i limiti della deduzione in cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sui motivi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); utilizzata per inquadrare le doglianze sulla motivazione e sulla legge applicata.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Riguarda l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; richiamato in relazione alla presunta modifica dell'imputazione che la difesa avrebbe dovuto contestare tempestivamente.
art. 299 cod. proc. pen.
Indicato come il rimedio procedurale corretto per far valere modifiche del quadro indiziario o della imputazione davanti al giudice che procede, e non invece nel rito dell'appello cautelare in Cassazione.
art. 83-sexies TUF
Richiamato nel contesto della richiesta di certificazioni/comunicazioni su azioni depositate presso intermediari, parte dell'istruttoria fattuale che originò le segnalazioni CONSOB.
art. 185 d.lgs. 58/1998
Norma del TUF relativa a illeciti in materia di strumenti finanziari citata quale capo di imputazione originario; utilizzata nel quadro fattuale per valutare la gravità e le modalità dell'operazione contestata.
d.lgs. 74/2000
Normativa in materia di reati tributari; richiamata perché tra le segnalazioni a carico del ricorrente vi erano ipotesi di violazioni fiscali usate a fondamento della valutazione complessiva della personalità e del rischio di reiterazione.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari va valutato in chiave prognostica e può fondarsi su un insieme di elementi, incluse condotte precedenti, procedimenti pendenti e modalità operative seriali, anche se i reati non sono identici sotto il profilo del bene giuridico tutelato.
- La locuzione "reati della stessa specie" non si limita ai reati che offendono lo stesso bene giuridico ma comprende fattispecie assimilabili per natura e modalità esecutive; pertanto condotte fraudolente analoghe possono configurare pericolo di reiterazione.
- La semplice incensuratezza non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione; rilevano la complessità, la spregiudicatezza delle modalità operative e l'uso di strutture societarie opache.
- In sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p. la cognizione è limitata ai punti devoluti dall'impugnazione; doglianze nuove o estese rispetto all'originario gravame possono risultare inammissibili.
- Eventuali contestazioni sulla modifica dell'imputazione o sull'assetto probatorio che richiedano un approfondimento probatorio devono essere proposte con gli strumenti procedurali competenti (ad es. istanza al giudice che procede, art. 299 c.p.p.), non come motivo nuovo in sede cautelare di gravame.
- Gli elementi di contesto economico e la gestione di veicoli societari esteri possono essere considerati dal giudice per la valutazione della personalità e del rischio di fuga o di elusione delle prescrizioni, incidendo sulla scelta della misura cautelare.
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