Cassazione Civile, Ordinanza n. 20016/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero, già trattenuto presso un CPR in esecuzione di un primo provvedimento amministrativo e poi nuovamente trattenuto dopo la presentazione di domanda di protezione internazionale, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva prorogato di sessanta giorni il trattenimento. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 e 28-bis d.lgs. 25/2008, sostenendo che la procedura accelerata per l'esame della domanda di asilo fosse stata rispettata oltre i termini: l'audizione personale davanti alla Commissione territoriale sarebbe avvenuta tardivamente rispetto alla presentazione della domanda, e la decisione sarebbe intervenuta dopo il superamento dei termini previsti. Ha inoltre lamentato di non essere stato informato del ritardo. La Corte di cassazione ha esaminato il motivo alla luce della giurisprudenza già formatasi, rilevando che la durata massima del trattenimento va ricondotta all'art. 6 d.lgs. 142/2015 e che i termini della procedura accelerata ex art. 28-bis d.lgs. 25/2008 non hanno natura perentoria; il loro eventuale superamento non determina la decadenza del trattenimento, ma solo gli effetti sul regime della sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto, senza che l'omessa informativa al trattenuto integri causa di nullità della misura.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla tardività dell'audizione e sul superamento dei termini della procedura accelerata, affermando che il trattenimento era legittimamente prorogabile ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 142/2015 e che i termini di cui all'art. 28-bis d.lgs. 25/2008 non sono perentori. È stata altresì esclusa rilevanza invalidante alla mancata informazione del ritardo. Non è stata disposta condanna alle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura è stata formulata come motivo di legittimità per violazione di legge.
art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015
Richiamato quale base del trattenimento del richiedente protezione internazionale già presente nel CPR.
art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015
Indicato come parametro per determinare la durata massima del trattenimento, pari al periodo previsto per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.
art. 6, comma 6, d.lgs. 142/2015
Considerato come ulteriore limite di durata, sommabile al primo, ma non prevalente su di esso.
art. 6, comma 7, d.lgs. 142/2015
Richiamato per affermare che il Questore può chiedere la proroga finché permangono le condizioni previste dalla norma.
art. 6, comma 8, d.lgs. 142/2015
Base normativa della richiesta di proroga del trattenimento in pendenza del ricorso giurisdizionale avverso il diniego della protezione internazionale.
art. 28-bis d.lgs. 25/2008
I termini della procedura accelerata sono stati ritenuti non perentori; il loro superamento non comporta la decadenza del trattenimento.
art. 35-bis d.lgs. 25/2008
Norma richiamata per il ricorso giurisdizionale avverso il diniego della Commissione territoriale e la richiesta di sospensione.
art. 27, comma 3, d.lgs. 25/2008
L'eventuale mancata informazione del ritardo non è stata ritenuta condizione di validità del trattenimento, perché la norma non la prevede in tal senso.
art. 15 Direttiva 2008/115/CE
Richiamato solo nel quadro argomentativo sulla limitazione del trattenimento al tempo più breve possibile.
Massime di principio
- Nel trattenimento del richiedente protezione internazionale, la durata massima va determinata anzitutto in base all'art. 6 d.lgs. 142/2015; i termini della procedura accelerata disciplinati dall'art. 28-bis d.lgs. 25/2008 non hanno natura perentoria e non determinano, per il solo superamento, la cessazione automatica della misura.
- Il superamento dei termini della procedura accelerata non comporta la decadenza del trattenimento, ma può incidere sul regime degli effetti della decisione della Commissione territoriale, secondo la disciplina dell'effetto sospensivo del ricorso.
- La proroga del trattenimento può essere legittimamente disposta quando permangano le condizioni previste dall'art. 6 d.lgs. 142/2015, anche in presenza di un procedimento accelerato, purché la durata complessiva resti entro i limiti legali.
- L'omessa informazione al trattenuto del ritardo nella definizione della procedura non integra di per sé causa di nullità del trattenimento, se la legge non la prevede espressamente come requisito di validità.
- Il superamento dei termini procedimentali può essere sindacato in concreto ove sia denunciata inerzia colpevole o inutile decorso del tempo, ma tale verifica non trasforma quei termini in termini perentori automatica causa di invalidità della misura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19756/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19758/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19759/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19761/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19762/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →