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Sentenza

Sentenza n. 980/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza dell'11 giugno 2024, n. 1357

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza civile del Tribunale di Cosenza dell'11 giugno 2024, n. 1357. Con ordinanza del 26 gennaio 2026, n. 167, il TAR aveva rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato né il passaggio in giudicato della sentenza azionata né la sua notificazione all'amministrazione quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30. Il TAR aveva quindi differito la trattazione, avvertendo che, in mancanza della produzione di tali elementi, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. La ricorrente non ha prodotto la documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, poiché la ricorrente, nonostante l'ordinanza istruttoria e il differimento della trattazione, non ha fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell'azione né della sua notificazione all'amministrazione quale titolo esecutivo. Il giudice ha ritenuto tali elementi necessari per l'ammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese, poiché l'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, azionato dalla società ricorrente per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La notificazione della sentenza all'amministrazione quale titolo esecutivo, unitamente alla prova del suo passaggio in giudicato, è stata ritenuta necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza proposta contro l'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza, il ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato del titolo azionato e la sua notificazione all'amministrazione quale titolo esecutivo, quando richiesto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; la mancata prova di tali presupposti comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Se il giudice, con ordinanza interlocutoria, assegna alla parte ricorrente un termine o differisce la trattazione per consentirle di produrre la prova del giudicato e della notificazione del titolo esecutivo, la mancata produzione della documentazione richiesta giustifica la successiva declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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