Sentenza n. 572/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto e archiviazione della SCIA edilizia in sanatoria relativa a una tettoia esterna, con sospensione immediata dei lavori e preannuncio di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto della SCIA in sanatoria presentata ai sensi degli artt. 22 e 37 d.P.R. 380/2001 per la regolarizzazione di una tettoia realizzata nel 2008 a copertura di un'area esterna al poliambulatorio. Il progetto prevedeva la rimozione di un pilastro verticale e il conseguente rinforzo delle giunzioni e degli ancoraggi. È stato dedotto un unico articolato motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Secondo la ricorrente, il Comune non avrebbe potuto subordinare la sanatoria al consenso del fratello, proprietario dell'unità immobiliare sovrastante e comproprietario delle parti comuni dell'edificio, poiché l'art. 11, comma 3, d.P.R. 380/2001 esclude che il titolo edilizio possa limitare i diritti dei terzi. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che il provvedimento era fondato anche su ulteriori ragioni autonome: mancata produzione della relazione tecnica asseverata con i dati urbanistici e le tabelle di raffronto richieste dall'ufficio e mancata allegazione dell'autorizzazione sismica, necessaria in relazione alla modifica dei carichi derivante dalla rimozione del pilastro e dal rinforzo della struttura. La ricorrente ha contestato tali profili soltanto nella memoria conclusiva, sostenendo che le motivazioni costituivano un unico vizio istruttorio e, comunque, articolando tardivamente ulteriori deduzioni.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto che il diniego fosse plurimotivato, poiché sia la mancata integrazione documentale sia l'omessa autorizzazione sismica costituivano ragioni tecniche autonomamente idonee a sorreggere il provvedimento. La mancata tempestiva impugnazione di tali ragioni ha determinato la carenza di interesse all'annullamento, poiché il provvedimento sarebbe comunque rimasto valido per effetto delle motivazioni non contestate. Le deduzioni formulate per la prima volta nella memoria conclusiva sono state qualificate come motivi aggiunti tardivi e quindi inammissibili. Il TAR ha comunque esaminato il merito e ha ritenuto infondata anche la censura relativa al consenso del comproprietario. L'amministrazione, nel valutare una richiesta edilizia, deve verificare la disponibilità giuridica e materiale del bene in capo al richiedente, limitandosi a un controllo estrinseco della regolarità del titolo, senza svolgere approfonditi accertamenti civilistici. Tuttavia, quando sia nota una situazione di comproprietà o l'esistenza di diritti reali di terzi sull'immobile interessato, l'amministrazione deve verificare il consenso di tutti gli aventi titolo. Tale verifica non è diretta a tutelare direttamente il diritto privato del terzo, ma risponde a una finalità pubblicistica di protezione dell'amministrazione e della collettività da possibili pretese risarcitorie del terzo pretermesso. La tettoia incideva direttamente sulla facciata dell'edificio e risultava ancorata in corrispondenza del balcone dell'unità del fratello della ricorrente, sicché la richiesta del relativo assenso non era estranea alla competenza comunale. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 22 e 37 d.P.R. 380/2001
Costituiscono il riferimento normativo della SCIA in sanatoria presentata per la regolarizzazione della tettoia.
art. 11, comma 1, d.P.R. 380/2001
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità del diniego e la propria disponibilità giuridica e materiale del bene.
art. 11, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi
Il TAR ha ritenuto che tale disposizione non impedisca al Comune di verificare il consenso degli altri aventi titolo quando l'intervento incida su beni o parti comuni, poiché tale verifica persegue una finalità pubblicistica di prevenzione di possibili pretese risarcitorie.
art. 1117 c.c.
È stato richiamato per individuare la comproprietà della facciata e la necessità di considerare il consenso del comproprietario rispetto all'intervento edilizio incidente sulla stessa.
normativa regionale sismica della Calabria e relativo regolamento regionale
Il Comune ha ritenuto necessaria la preventiva autorizzazione sismica per l'intervento di adeguamento o miglioramento sismico e per la modifica dei carichi derivante dalla rimozione del pilastro e dal rinforzo degli ancoraggi.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo sorretto da più motivazioni autonome e alternative resta valido se anche una sola di esse non viene tempestivamente contestata; la mancata impugnazione di una ragione autonomamente sufficiente determina il difetto di interesse all'annullamento.
- Le contestazioni introdotte per la prima volta nella memoria conclusiva, quando mirano a censurare autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento, costituiscono motivi nuovi tardivi e non possono superare la carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione originaria.
- Nel procedimento edilizio l'amministrazione deve verificare la disponibilità giuridica e materiale del bene in capo al richiedente, limitandosi normalmente a un controllo estrinseco della regolarità del titolo, senza trasformare il procedimento amministrativo in un accertamento approfondito dei rapporti civilistici.
- Quando sia nota la comproprietà o l'esistenza di diritti reali di terzi sull'immobile interessato dall'intervento edilizio, l'amministrazione può e deve verificare il consenso degli altri aventi titolo, soprattutto se l'intervento incide su parti comuni o sulla facciata dell'edificio.
- La richiesta del consenso dei comproprietari nell'ambito del procedimento edilizio non costituisce necessariamente tutela diretta di una situazione privatistica, ma può perseguire una finalità pubblicistica di prevenzione del rischio di responsabilità risarcitoria dell'amministrazione verso il terzo pretermesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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