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Provvedimento

Deliberazione n. 155 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024

Garante Privacy155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagine o video a contenuto sessualmente esplicito. L'intervento mira a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook e Instagram e a preservare, se acquisito in chiaro, eventuale materiale a fini probatori per 12 mesi con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica di un provvedimento d'urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di un provvedimento urgente per materiale sessualmente esplicito segnalato

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso.

Origine della segnalazione e quadro normativo

La decisione si inserisce nel meccanismo introdotto dall'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito che lo riguardi. Il Garante richiama altresì l'obbligo di decidere la segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice, e la disciplina interna di urgenza prevista dall'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.

Misure urgenti adottate dal dirigente competente

Con determinazione n. 88 del 4 marzo 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d'urgenza:

  • l'ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare, per soli fini probatori, l'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, adottando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati e dando tempestiva comunicazione all'Autorità.

Ratifica del Garante

Il 7 marzo 2024 il Garante, riunito in collegio, ratifica il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica conferma quindi le misure già imposte alle società destinatarie per evitare la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne l'eventuale conservazione in funzione probatoria, senza che nel testo siano indicate sanzioni pecuniarie o ulteriori prescrizioni.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento nasce da una segnalazione presentata da una persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, in relazione al rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il Garante richiama la propria competenza a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimento urgente adottato dal dirigente

Con determinazione n. 88 del 4 marzo 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione, per soli fini probatori, dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 7 marzo 2024 il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d'urgenza adottato il 4 marzo 2024. Il testo non riporta ulteriori valutazioni di merito né sanzioni, ma conferma l'efficacia delle misure urgenti già disposte per impedire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

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