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Sentenza

Sentenza n. 3695/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 2165/2024, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202504265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2165/2024, relativa all’assegnazione della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2165/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha prodotto la copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il giudicato sia la sua mancata esecuzione. Ha rilevato che il ricorso era stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché l’an e il quantum del credito erano incontestati, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione alla sentenza civile entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa, mediante rilascio della carta elettronica del docente e accredito dell’importo complessivo di 2.000 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale non comporta compenso, in quanto connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    art. 112, comma 2, lett. c)

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una decisione del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico oggetto della sentenza civile da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso in ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare la sussistenza del giudicato e il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ritenere non contestata la mancata esecuzione del giudicato.
  • Se il titolo giudiziale determina in modo incontestato l’an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire direttamente la prestazione entro un termine prefissato, indicando l’importo complessivo dovuto e le concrete modalità esecutive.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L’incarico di commissario ad acta non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso quando sia affidato a un organo o funzionario pubblico e costituisca adempimento connesso ai doveri d’istituto.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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