Cassazione Civile, Ordinanza n. 28432/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società che gestiva servizi ferroviari e automobilistici impugnava un avviso di accertamento ICI per l'anno 2005 relativo a immobili di proprietà regionale, iscritti in catasto in categoria D/07, che la società aveva in uso in forza di un contratto "ponte" per i servizi di trasporto ferroviario e automobilistico stipulato con la Regione. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il rapporto fosse sostanzialmente concessorio e che, quindi, la società fosse soggetto passivo ICI. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente o, in subordine, omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse percepibile il fondamento della decisione sulla presunta concessione di beni demaniali; con il secondo denunciava violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che il rapporto con la Regione fosse di natura obbligatoria e non riconducibile a concessione su aree demaniali, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo del tributo.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito fosse sufficiente e idonea a rendere controllabile il percorso argomentativo; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini ICI, il presupposto impositivo richiede un diritto reale sul bene e non una mera disponibilità derivante da un diritto personale di godimento. Ha qualificato il rapporto come concessione/contratto di servizio con attribuzione di un diritto d'uso strumentale all'esercizio del servizio ferroviario e automobilistico, non come concessione di bene demaniale idonea a fondare l'imposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia o nullità della sentenza per motivazione apparente va dedotto come nullità processuale, non cumulandolo in modo promiscuo con il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione presuppone che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito, ma risolta in modo giuridicamente non corretto o senza adeguata giustificazione.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 1 del d.lgs. n. 504/1992
presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa
Ai fini ICI il presupposto è il possesso di immobili, ma il termine possesso deve essere letto in coerenza con la soggettività passiva definita dall'art. 3 e quindi riferito a situazioni di carattere reale.
art. 3 del d.lgs. n. 504/1992
il proprietario di immobile... ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
Soggetto passivo ICI è solo chi sia titolare di un diritto reale sul bene, non chi abbia una mera disponibilità o un diritto personale di godimento.
art. 1021 c.c.
Il diritto d'uso è un diritto reale che attribuisce al titolare il potere di servirsi del bene e di trarne i frutti nei limiti di legge.
art. 1024 c.c.
Il carattere personale del diritto d'uso si traduce nel vincolo di incedibilità, ritenuto derogabile se non posto per ragioni di ordine pubblico.
art. 981 c.c.
Il limite quantitativo dei bisogni dell'usuario riguarda il percepimento dei frutti e la norma sull'usufrutto è richiamabile, per analogia, anche al diritto d'uso.
art. 977 c.c.
Il rinvio all'usufrutto consente di applicare al diritto d'uso le regole compatibili relative alla natura e destinazione economica del bene.
art. 8 del d.lgs. n. 422/1997
Il contratto oggetto della controversia era un contratto 'ponte' relativo ai servizi di trasporto ferroviario e automobilistico.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI il possesso rilevante come presupposto d'imposta non coincide con la mera disponibilità materiale del bene, ma presuppone la titolarità di un diritto reale sullo stesso.
- La soggettività passiva ICI è limitata al proprietario e ai titolari di diritti reali di godimento; il titolare di un diritto personale di godimento non è soggetto passivo del tributo.
- Quando un bene è concesso per un uso strumentale all'esercizio di un servizio e il concessionario non ne dispone in modo pieno e incondizionato, il rapporto va qualificato in base al suo effettivo contenuto e non in base alla sola etichetta formale utilizzata dalle parti o dall'amministrazione.
- Il diritto d'uso, pur essendo un diritto reale, può essere distinto da una mera concessione di servizio: la sua esistenza ai fini tributari richiede una verifica sostanziale del contenuto dei poteri attribuiti.
- In cassazione il motivo che cumuli in modo confuso omessa pronuncia e vizio di motivazione è inammissibilmente promiscuo, perché i due vizi hanno diverso fondamento e diverso canale di deduzione.
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