Cassazione Penale, Ordinanza n. 17367/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il primo motivo generico e già esaminato in appello, e il secondo motivo manifestamente infondato perché il diniego dell'attenuante era stato congruamente motivato dal giudice di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per estorsione. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto da estorsione a truffa, ma la censura è stata ritenuta generica e sostanzialmente riproduttiva di doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua e lineare. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; la difesa sosteneva che la somma ottenuta non fosse di speciale tenuità, mentre la minaccia alla persona offesa sarebbe stata sopravvalutata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato il diniego sulla base della non speciale tenuità dell'importo sottratto e della gravità delle minacce rivolte alla persona offesa, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e sorretto da motivazione non illogica.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa quando la somma carpita non sia di speciale tenuità e le modalità della condotta, incluse le minacce rivolte alla persona offesa, rendano non giustificabile il beneficio; la valutazione è affidata al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
Massime di principio
- La censura per cassazione che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello e già decise con motivazione adeguata è inammissibile per difetto di specificità quando non confronta puntualmente le ragioni della decisione impugnata.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie di reato deve confrontarsi con la ricostruzione in fatto e con la motivazione della sentenza di merito; se il motivo è solo assertivo o generico, non può essere scrutinato nel merito.
- La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Nel giudizio sulla speciale tenuità del danno patrimoniale possono rilevare non solo l'entità della somma sottratta, ma anche la gravità delle modalità commissive, incluse le minacce rivolte alla persona offesa.
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