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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29626/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva aggravato il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 497-bis co.1 c.p.. Il motivo principale dedotto dalla difesa (avv. Simone Briatore) è la violazione dell'art. 2 c.p. (principio di successione delle leggi penali nel tempo): la difesa sosteneva che la condotta si era perfezionata al momento del rilascio del passaporto (09/07/2007) e quindi doveva trovare applicazione la disciplina vigente nel 2007, non la normativa più severa introdotta dalla legge n. 43/2015, applicata dalla Corte di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che: il passaporto, pur genuino nella formazione materiale, fosse ideologicamente falso (riportava generalità di altra persona); il reato previsto dall'art. 497-bis co.1 c.p. è un reato di pericolo astratto per cui è sufficiente il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio; trattandosi di reato istantaneo la consumazione si verifica ogni volta che l'agente viene trovato in possesso del documento e il prolungato possesso prolunga la condotta nel tempo. La Corte ha quindi condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la detenzione del passaporto si è protratta fino al sequestro (2018) o, quantomeno, fino alla scadenza del documento (2017), cioè in un periodo in cui era già intervenuta la modifica normativa (legge 43/2015). Inoltre la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla determinazione della pena (uso dei criteri di cui all'art.133 c.p. e motivazione adeguata alla luce della discrezionalità del giudice). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 497-bis co.1 cod. pen.

    Il reato è di pericolo astratto: è sufficiente il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, a prescindere dall'uso; la consumazione si verifica ogni qualvolta l'agente è in possesso del documento.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per il principio di successione delle leggi penali nel tempo; la Corte ha ritenuto non applicabile la censura perché la condotta si è protratta nel periodo successivo all'entrata in vigore della normativa più severa.

  • legge n. 43 del 2015

    Modificatrice della cornice edittale dell'art. 497-bis; applicata dalla Corte di merito in quanto la detenzione del documento si è protratta nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sull'uso dei criteri di valutazione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che pone la conseguenza automatica, in caso di dichiarazione di inammissibilità, della condanna alle spese e, se il ricorso è affetto da profili di colpa, del versamento in favore della Cassa delle Ammende; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 39408 del 18/07/2012 Rv. 253579; Sez. 5 n. 17792 del 21/02/2019 Rv. 276345)

    Precedenti che confermano il principio secondo cui l'art. 497-bis integra un reato di pericolo astratto consumato con il mero possesso del documento.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, Sent. n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243)

    Principio secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è adeguata quando indica l'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; è richiesta motivazione più specifica solo se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

  • Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di aggravio delle sanzioni per ricorsi 'colpevoli' e alla legittimità dell'applicazione di ammende per ricorsi infondati per colpa.

Massime di principio

  • Il reato previsto dall'art. 497-bis co.1 c.p. è di pericolo astratto: basta il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, indipendentemente dal suo utilizzo.
  • Il reato è istantaneo ma la persistenza del possesso può prolungare la situazione antigiuridica nel tempo: se il possesso continua dopo una modifica normativa, può trovare applicazione la nuova disciplina.
  • Il principio della successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 c.p.) non impedisce l'applicazione della legge più severa se la condotta si è protratta nel periodo successivo all'entrata in vigore della stessa.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se indica l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo che la pena sia molto superiore alla misura media edittale, caso in cui è richiesta motivazione più analitica.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e, se emergono profili di colpa nel ricorso, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.

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