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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19788/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'omologazione, da parte del Tribunale di Vercelli, del concordato preventivo in continuità proposto da una società debitrice, nonostante il dissenso di una società che aveva venduto alla debitrice un macchinario con patto di riservato dominio e che rivendicava la proprietà del bene per mancato pagamento del saldo prezzo. La venditrice aveva proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i. per ribadire la rivendica e non pregiudicare una causa pendente davanti al Tribunale di Parma volta a ottenere la consegna del macchinario. La Corte d'appello di Torino ha rigettato il reclamo, ritenendo la reclamante priva di legittimazione ad impugnare la sentenza di omologazione perché non aveva proposto tempestiva opposizione ex art. 48, comma 2, c.c.i.i. In cassazione la società venditrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 51 e 48 c.c.i.i., oltre che, se del caso, degli artt. 156 e 153 c.p.c., sostenendo: di essere legittimata come creditrice dissenziente; che l'opposizione sarebbe stata comunque tempestiva perché trasmessa al commissario giudiziale e alla PEC della procedura entro il termine; che l'opposizione, anche se tardiva, avrebbe raggiunto lo scopo; che la Corte d'appello avrebbe dovuto rimetterla in termini. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei parametri del d.m. 55/2014, lamentando sia il mancato esercizio del potere di compensare le spese sia l'eccessività della liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nel concordato preventivo, sono legittimate al reclamo ex art. 51 c.c.i.i. soltanto le parti del procedimento di omologazione, cioè i creditori che abbiano proposto opposizione tempestiva ai sensi dell'art. 48, comma 2, c.c.i.i.; il mero dissenso espresso in sede di voto non basta. Ha ribadito che il termine per l'opposizione è perentorio e che la trasmissione dell'atto al commissario giudiziale o alla PEC della procedura non equivale al deposito in tribunale richiesto dalla legge. Ha inoltre escluso che l'errore sul mezzo di deposito integri una causa non imputabile tale da giustificare la rimessione in termini, trattandosi di adempimento chiaramente indicato dalla legge. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata compensazione delle spese, perché rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, e infondata la censura sulla liquidazione, poiché l'importo riconosciuto era inferiore ai valori medi dello scaglione applicabile alle cause di valore indeterminabile; ha escluso altresì l'applicazione del criterio proprio della volontaria giurisdizione, trattandosi di vicenda contenziosa contraddittoria. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 c.c.i.i.

    Il reclamo avverso la sentenza di omologazione spetta alle parti del procedimento di omologazione; il creditore diviene parte solo se ha proposto opposizione tempestiva.

  • art. 48, comma 2, c.c.i.i.

    termine di dieci giorni prima dell'udienza

    Il termine per proporre opposizione è espressamente perentorio; l'opposizione tardiva è inefficace e non fa acquisire la qualità di parte del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Il principio di raggiungimento dello scopo non può sanare la violazione di un termine perentorio.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile; l'errore nell'uso del mezzo di deposito, quando l'adempimento è chiaro, non è scusabile.

  • art. 91 c.p.c.

    La regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese è stata applicata correttamente.

  • art. 92 c.p.c.

    La mancata compensazione delle spese è scelta discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.

  • d.m. 55/2014

    La liquidazione delle spese è stata ritenuta conforme ai parametri, perché inferiore ai valori medi dello scaglione per cause di valore indeterminabile.

  • art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014

    Per la causa di valore indeterminabile è stato applicato lo scaglione da € 52.000 a € 260.000.

  • art. 96 c.p.c.

    È stata esclusa la condanna per responsabilità aggravata, mancando i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza di omologazione spetta solo a chi abbia assunto la qualità di parte nel procedimento di omologazione, qualità che il creditore acquista mediante opposizione tempestiva; il semplice dissenso espresso in sede di voto non è sufficiente.
  • Il termine fissato per proporre opposizione nel giudizio di omologazione del concordato è perentorio: la sua violazione comporta inefficacia dell'opposizione e impedisce di considerare l'opponente parte del procedimento.
  • Ai fini del rispetto del termine per proporre opposizione, quando la legge prescrive il deposito in tribunale, non è equiparabile il semplice invio dell'atto al commissario giudiziale o alla PEC della procedura.
  • L'errore sull'adempimento processuale non giustifica la rimessione in termini se l'atto dovuto è chiaramente indicato dalla legge e l'errore risulta evitabile.
  • La mancanza di compensazione delle spese è censura che investe una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione nei limiti della violazione di legge.
  • Nella liquidazione delle spese, per le cause di valore indeterminabile va applicato lo scaglione corrispondente previsto dai parametri forensi, e non quello della volontaria giurisdizione quando la vicenda è contenziosa e si svolge nel contraddittorio tra parti.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

Testo integrale

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