Ordinanza n. 1565/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha disposto che la ricorrente depositi, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria, la prova della notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, nei modi indicati in motivazione. Ha avvertito che il mancato adempimento potrà determinare l’inammissibilità del ricorso. Il giudizio è stato rinviato all’udienza camerale del 22 luglio 2026.
Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi 500 euro, oltre agli accessori dovuti. Il TAR ha rilevato che agli atti non risultava depositata la prova della notificazione della sentenza all’Amministrazione presso la sua sede, in formato .eml cliccabile. Tale documentazione è stata ritenuta necessaria ai sensi dell’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, ai fini della procedibilità del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La prova della notificazione del titolo all’Amministrazione presso la sua sede è necessaria nel giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ha richiesto il deposito della notificazione in formato .eml cliccabile.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
La sentenza del giudice del lavoro, oggetto di ottemperanza, aveva previsto gli accessori sulla somma dovuta nella misura indicata da tale disposizione.
art. 22 l. 724/1994
Richiamato dalla sentenza costituente il titolo da eseguire in relazione agli accessori dovuti sulla somma riconosciuta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve dimostrare la notificazione del titolo all’Amministrazione presso la sua sede, secondo le modalità richieste dalla normativa applicabile.
- Quando la prova della notificazione del titolo non risulta depositata o non è prodotta nelle modalità prescritte, il giudice dell’ottemperanza può disporre un apposito incombente istruttorio, assegnando un termine per la regolarizzazione e avvertendo che l’inadempimento può comportare l’inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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