Cassazione Civile, Ordinanza n. 19148/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA 2012 emesso nei confronti di una società operante nel settore delle distribuzioni, con recupero della detrazione relativa a fatture di acquisto ritenute riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da quattro fornitori qualificati dall'Ufficio come mere "cartiere" o soggetti interposti in una frode. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione. La CTR ha ritenuto tardiva la costituzione in appello della società contribuente e, nel merito, ha valorizzato la mancanza di adeguata diligenza nella scelta dei fornitori, l'assenza di prova della buona fede dell'acquirente e diversi indici di frode (strutture fittizie dei fornitori, mancata presentazione di dichiarazioni, assenza di dipendenti e contabilità, reiterazione delle operazioni, consistenti volumi d'affari). La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 23 e 54 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la costituzione tardiva in appello non comporta nullità né inutilizzabilità delle difese e che la CTR aveva omesso di esaminare le controdeduzioni; 2) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR addossato al contribuente l'onere di provare la buona fede; 3) medesima violazione per avere desunto automaticamente la negligenza del contribuente dalla prova della frode dei fornitori, senza verificare la prova della mala fede del contribuente; 4) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria; 5) ulteriore vizio motivazionale per non avere considerato elementi a favore della buona fede, come la congruità dei prezzi, l'assenza di connivenza e le visure camerali; 6) violazione dell'art. 2909 c.c. e dei principi sul giudicato esterno, oltre che della disciplina IVA eurounitaria, per il richiamo a una sentenza relativa a diversa annualità; 7) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto sufficiente, sul piano probatorio, il solo PVC senza adeguata verifica della significatività del suo contenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la tardività della costituzione in giudizio dell'appellata nel processo tributario non comporta nullità né impedisce in sé l'esame delle difese svolte con le controdeduzioni. Ha osservato, però, che la CTR aveva erroneamente affermato di non tenere conto della costituzione in appello della società per la sua tardività, omettendo così di valutare le difese e le eccezioni contenute nell'atto di controdeduzioni, comprese quelle relative all'inammissibilità dell'appello e ad altri profili già dedotti in primo grado. Il primo motivo è stato quindi accolto, con assorbimento di tutti gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
La tardiva costituzione del resistente/appellato non è sanzionata con nullità; comporta solo la decadenza dalle attività processuali eventualmente precluse.
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio di appello tributario richiama la disciplina della costituzione della parte resistente; la sua violazione non produce, di per sé, nullità dell'atto di costituzione.
art. 24 Cost.
Deve essere assicurato il diritto di difesa della parte appellata, anche se costituita tardivamente, almeno per contestare le ragioni della controparte e partecipare alla discussione orale.
art. 156 c.p.c.
Le nullità processuali sono tassative; in mancanza di espressa previsione, la tardiva costituzione non determina nullità.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Consente la difesa e la discussione orale anche in appello nel processo tributario.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dai motivi sul diritto alla detrazione IVA e sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai motivi sulla distribuzione dell'onere probatorio tra Ufficio e contribuente in tema di frode IVA.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato per censurare una motivazione ritenuta apparente o contraddittoria.
art. 36, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 2909 c.c.
Richiamato in tema di giudicato esterno e sua estensione alle annualità diverse.
art. 530, cpv. c.p.p.
Richiamato nella memoria per l'assoluzione penale del legale rappresentante, ma la Corte ne esclude la rilevanza ai fini del giudizio tributario nei termini prospettati.
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Secondo la Corte, è comunque inapplicabile nel caso concreto perché attribuisce efficacia di giudicato nel tributario solo alle assoluzioni perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, non a quelle per insussistenza del reato.
art. 119 T.U. della giustizia tributaria
Richiamato solo per il recepimento del nuovo art. 21-bis, senza applicazione al caso concreto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la tardiva costituzione dell'appellato non determina nullità del giudizio né inutilizzabilità automatica delle difese, ma solo la decadenza dalle attività eventualmente precluse; resta comunque fermo il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
- Se la parte appellata si costituisce tardivamente, il giudice non può semplicemente ignorare le controdeduzioni depositate, dovendo esaminarne i contenuti difensivi e le eccezioni ritualmente dedotte e non precluse.
- In materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, le censure sul riparto dell'onere della prova e sulla buona fede del cessionario restano assorbite se la decisione di merito viene cassata per un vizio processuale preliminare che ha impedito l'esame delle difese della parte appellata.
- La motivazione è viziata quando il giudice afferma di non considerare le difese di una parte per una supposta tardività della costituzione, ma poi fonda la decisione anche su argomenti che avrebbero richiesto proprio l'esame di quelle difese.
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