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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13873/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'utilizzo, da parte del datore di lavoro, di un sistema di rilevazione biometrica della geometria della mano per controllare gli accessi dei dipendenti ai luoghi di lavoro. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di illegittimità dell'uso del lettore biometrico nei propri confronti, con ordine di cessazione del trattamento, mentre era stata rigettata la domanda risarcitoria. La Corte d'appello aveva confermato tale decisione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 3 e 11 d.lgs. 196/2003 e degli artt. 14, 16, 17 e 41 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere illegittimo il trattamento per mancanza di consenso specifico senza bilanciare adeguatamente gli interessi in gioco, specie alla luce delle esigenze di sicurezza e di tutela preventiva dei lavoratori. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe considerato correttamente il provvedimento del Garante n. 4 del 10.1.2013, che aveva autorizzato il trattamento senza consenso alle condizioni indicate, e non avrebbe dato rilievo all'asserito adempimento aziendale delle prescrizioni dell'Autorità, sostenendo inoltre che tali elementi sopravvenuti avrebbero dovuto essere acquisiti d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui miravano a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale del sistema biometrico e la valutazione compiuta dai giudici di merito. Nel merito, ha chiarito che la decisione d'appello si fondava su una ratio decidendi diversa da quella prospettata dalla ricorrente: per il periodo anteriore al 10.1.2013 il trattamento biometrico era illegittimo perché privo di uno specifico consenso e non rientrante in alcuno dei casi di liceità senza consenso previsti dall'art. 24 d.lgs. 196/2003; non vi era quindi spazio per il bilanciamento di interessi invocato dalla società. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile anche perché la ricorrente non aveva allegato di aver sollecitato in appello l'esercizio dei poteri istruttori officiosi e, comunque, gravava su di essa l'onere di provare l'eventuale adempimento successivo alle prescrizioni del Garante. È stata quindi confermata l'illegittimità del sistema biometrico e l'ordine di cessarne l'uso nei confronti del lavoratore. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato, ma è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 196/2003

    Richiamato dalla ricorrente come parametro violato; la Corte osserva che la decisione di merito non si fondava sul bilanciamento degli interessi ex artt. 3 e 11, ma sull'assenza di consenso specifico e di un diverso presupposto di liceità.

  • art. 11 d.lgs. 196/2003

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte conferma che il trattamento biometrico, per il periodo anteriore al provvedimento del Garante, era stato ritenuto non conforme a legge.

  • art. 24 d.lgs. 196/2003

    Norma decisiva: individua i casi in cui il trattamento può avvenire senza consenso. La Corte rileva che il trattamento in esame non è stato ricondotto dalla società ad alcuna delle ipotesi previste e che, per il periodo anteriore al 10.1.2013, mancava un valido presupposto di liceità.

  • art. 23, comma 3, d.lgs. 196/2003

    Il consenso addotto dalla società era ritenuto generico e non specifico rispetto all'uso del sistema biometrico, requisito richiesto per la liceità del trattamento.

  • art. 37 d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel precedente di legittimità menzionato dalla Corte per evidenziare che il trattamento di dati biometrici era soggetto a preventiva notificazione al Garante.

  • art. 4 L. 300/1970

    La Corte rileva che il caso era regolato ratione temporis dalla disciplina anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. 151/2015.

  • art. 23 d.lgs. 151/2015

    Richiamato solo per precisare che la modifica dell'art. 4 Statuto dei lavoratori non era applicabile alla fattispecie per ragioni temporali.

  • art. 421 c.p.c.

    La Corte ribadisce che i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non sono discrezionali e che, per censurarne l'omesso esercizio, occorre averne sollecitato l'uso nel giudizio di merito.

  • art. 437 c.p.c.

    Come l'art. 421 c.p.c., è richiamato per affermare che la parte deve aver sollecitato in appello l'esercizio dei poteri officiosi per dolersi poi della loro mancata attivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non accoglie la censura perché carente dei presupposti per sindacare la motivazione sull'omessa acquisizione probatoria.

  • artt. 14, 16, 17 e 41 Cost.

    Invocati dalla ricorrente per sostenere la necessità di bilanciare diritto alla sicurezza e trattamento dei dati; la Corte non li pone a base della decisione, ritenendo invece decisiva la mancanza di una base legittimante del trattamento nel periodo considerato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1

    Richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il trattamento di dati biometrici del lavoratore, quando sia usato per il controllo degli accessi o della presenza, richiede una base di liceità specifica; in difetto di uno specifico consenso o di uno dei casi di esenzione previsti dalla disciplina applicabile, il trattamento è illegittimo.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito se la censura mira solo a proporre una diversa descrizione del sistema tecnico o una diversa valutazione delle risultanze già esaminate.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancanza di consenso specifico e sull'assenza di un diverso presupposto di liceità, il richiamo a un generico bilanciamento tra interessi contrapposti non è sufficiente a scardinare la ratio decidendi.
  • Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali può essere valorizzato come elemento rilevante del quadro normativo-fattuale, ma non è di per sé vincolante per il giudice ordinario; resta tuttavia decisivo verificare se il trattamento rientri o meno nei casi di liceità senza consenso previsti dalla legge.
  • La parte che invoca un fatto sopravvenuto favorevole, come l'adempimento a prescrizioni dell'Autorità, deve allegarlo e provarlo tempestivamente; non può dolersi dell'omessa acquisizione d'ufficio se non ha chiesto in giudizio l'esercizio dei poteri istruttori officiosi.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneTrattamento dei dati personaliImpugnazioni
RamiLavoroPrivacyProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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