Cassazione Civile, Sentenza n. 1469/2020 del 23/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società consortile che operava nell'edilizia economica e popolare aveva ceduto alloggi agli assegnatari. Con un avviso di accertamento l'Agenzia delle entrate aveva recuperato ricavi non dichiarati, confrontando gli importi dei rogiti stipulati nel 2005 con quelli contabilizzati dalla società secondo l'ordine di emissione dei decreti regionali di assegnazione dei contributi individuali. Aveva inoltre contestato la deduzione di compensi corrisposti ai componenti del comitato esecutivo e di rimborsi forfettari spese ad avvocati, per difetto di inerenza, competenza e certezza. La Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, con sentenza depositata il 26 aprile 2012, aveva accolto parzialmente l'appello, ritenendo legittimo il criterio di imputazione dei ricavi in ragione della specificità dell'attività consortile, ma confermando il disconoscimento dei costi perché la nota integrativa e le voci di bilancio non ne consentivano la verifica. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale, deducendo la violazione dell'art. 109, comma 2, TUIR: la cessione degli alloggi doveva essere imputata alla data di stipulazione dei rogiti, trattandosi di vendite con riserva di proprietà, non essendo consentito attendere l'assegnazione regionale dei contributi o l'effettivo incasso. La curatela ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo denunciava l'insufficienza della motivazione sul mancato riconoscimento dei costi del comitato esecutivo; il secondo lamentava la violazione degli artt. 2364, 2389 e 2427 c.c. e dell'art. 109, comma 5, TUIR, sostenendo che i compensi degli amministratori sono deducibili e che l'inerenza non dipende dai ricavi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia: ai sensi dell'art. 109, comma 2, TUIR, per le cessioni immobiliari i ricavi sono di competenza alla data di stipulazione dell'atto, salvo che l'effetto traslativo sia differito, mentre la vendita con riserva di proprietà resta soggetta alla regola della data dell'atto. La specificità dell'attività e la prassi contabile seguita dalla società non consentivano una deroga; è irrilevante che il corrispettivo sia stato incassato successivamente, anche a rate. Il primo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva spiegato che la mancata indicazione nella nota integrativa e nelle voci di bilancio impediva di verificare la reale inclusione e sussistenza dei costi. Anche il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile: la CTR non aveva fondato il disconoscimento sull'inerenza o sulla congruità dei compensi, ma sulla mancanza di certezza e sulla genericità della documentazione contabile. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della curatela le spese di legittimità, liquidate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 109, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma, dunque, nel determinare l’esercizio di competenza facendo riferimento alla data di stipulazione dell’atto, non prevede altre eccezioni al di fuori delle vendite con effetti reali differiti, con esclusione, però, della vendita con riserva di proprietà che resta disciplinata dalla regola generale della data dell’atto.
Per i ricavi derivanti dalla cessione di immobili vale, ai fini della competenza, la data di stipulazione dell'atto. Solo le vendite con effetti reali differiti seguono la data successiva in cui si verifica l'effetto traslativo; la vendita con riserva di proprietà non costituisce un'eccezione e l'incasso successivo, anche rateale, non sposta la competenza.
art. 109, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
la questione evidenziata dalla CTR, infatti, non ha affatto riguardato il requisito dell’inerenza quanto, piuttosto, il presupposto della certezza.
La decisione non applica né interpreta nel merito il criterio di inerenza previsto dal comma 5: dichiara inammissibile la censura perché la CTR aveva fondato il disconoscimento dei costi sulla mancanza di certezza, non sull'inerenza.
art. 384, comma 2, c.p.c.
potendo la causa essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il rigetto dell’originaria domanda del contribuente.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, cassata la sentenza impugnata, può decidere direttamente nel merito la domanda originaria.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poichè il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della competenza fiscale dei ricavi da cessione di immobili, il momento di imputazione è, di regola, la data di stipulazione dell'atto; la regola non è derogabile in ragione delle peculiarità dell'attività del contribuente o del criterio contabile adottato.
- La vendita con riserva di proprietà resta soggetta alla competenza determinata dalla data dell'atto, diversamente dalle vendite in cui l'effetto traslativo sia differito per una ragione diversa dalla riserva di proprietà.
- Il successivo conseguimento del corrispettivo non sposta l'esercizio di competenza del ricavo, neppure quando il prezzo è pagato a rate.
- È inammissibile la censura che attribuisce al giudice di merito una valutazione sull'inerenza dei costi quando la decisione impugnata ha invece fondato il disconoscimento sulla mancata prova della certezza e della reale inclusione delle spese in bilancio.
- Quando la sentenza impugnata chiarisce che l'insufficienza della documentazione contabile impedisce di verificare la reale sussistenza dei costi, non è configurabile un vizio di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni del disconoscimento.
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