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Sentenza

Sentenza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - della nota del 17/12/2025 prot. Com.216/17.12.2025 del Commissario Straordinario di Governo per la Realizzazione della Linea 2 della Metropolitana della Città di Torino, recante «Comunicazione di aggiudicazione all’aggiudicatario, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 90, co. 1, lett. b)» nella parte relativa alle decisioni sull’accesso ex art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023; - ove occorrer e possa dell’ordinanza n. 36 del 15/12/2025 del Commissario Straordinario di Governo per la Realizzazione della Linea 2 della Metropolitana della Città di Torino avente ad oggetto «Appalto 1/2025: PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SISTEMA E FORNITURA DI MATERIALE ROTABILE PER LA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DI TORINO - TRATTA “REBAUDENGO - POLITECNICO”. SETTORI SPECIALI: AGGIUDICAZIONE EX ART. 17, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023» - CIG: B649E0D8EC nella parte relativa alle decisioni sull’accesso ex art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023; - di tutti gli altri atti di gara, ivi compresi tutti i verbali (dal n. 1 al n. 24) nella parte in cui si dispone di trasmettere l’offerta delle società controinteressate in parte oscurata e in particolar modo il n. 24 del 15/12/2025; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, anche se sconosciuti; Nonché per l’accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente ad accedere all’offerta e alla documentazione relativa alle società controinteressate di cui alla Fase I, Fase II e Fase III (come meglio descritta nel testo del ricorso), con conseguente condanna della stazione appaltante all’ostensione di tali atti e documenti.

Giustizia amministrativa202503633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in conformità all’accordo raggiunto e alla mancata opposizione della difesa erariale.

TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: determinazioni della stazione appaltante sull’oscuramento e sull’accesso alla documentazione tecnica e alle offerte del raggruppamento controinteressato nell’ambito di una procedura competitiva con negoziazione per l’appalto della Linea 2 della Metropolitana di Torino

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aggiudicataria ha impugnato, anche ai sensi dell’art. 116 c.p.a., le determinazioni della stazione appaltante relative all’oscuramento parziale dell’offerta e della documentazione tecnica presentate dalle società controinteressate, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione relativa alle diverse fasi della procedura e la condanna all’ostensione. Il ricorso riguardava le decisioni contenute nella comunicazione di aggiudicazione, nell’ordinanza di aggiudicazione e nei verbali di gara, con particolare riferimento al verbale n. 24. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di aver perso interesse alla coltivazione dell’impugnazione e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità, con compensazione integrale delle spese. La difesa erariale non si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa delle determinazioni della stazione appaltante sull’accesso alla documentazione di gara, ma non interpretato nel merito a causa dell’improcedibilità del ricorso.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato quale rito per l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’ostensione della documentazione di gara; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a fronte del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi e della fondatezza della domanda sostanziale.
  • In un giudizio relativo all’accesso agli atti di gara, la sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito la legittimità dell’oscuramento della documentazione e il diritto all’ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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