Ordinanza n. 3170/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Sesta, di reiezione del ricorso contro l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire, un’autorizzazione paesaggistica e due SCIA
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari o titolari di titoli edilizi)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso proposto contro provvedimenti comunali di annullamento in autotutela di titoli edilizi e paesaggistici: un permesso di costruire rilasciato nel 2021, un’autorizzazione paesaggistica del 2020 e due SCIA del 2022. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi d’appello, limitandosi a rilevare che essi pongono questioni da approfondire nella fase di merito. È stata proposta domanda cautelare incidentale per la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata e degli atti impugnati in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’esecutività della sentenza del TAR appellata. Ha inoltre sospeso, nelle more della decisione di merito, l’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati in primo grado, ritenendo che la loro esecuzione avrebbe pregiudicato irreparabilmente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio. Le questioni prospettate con l’appello sono state ritenute meritevoli di approfondimento nella sede propria di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure. La discussione del merito è stata rinviata a un’udienza pubblica nel primo trimestre del 2027, da fissarsi con separato decreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti private mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte con i motivi d’appello necessitano di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare l’esame compiuto alla fase di merito e accordare provvisoriamente la tutela cautelare sulla base del pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto o della sentenza.
- La sospensione cautelare può riguardare sia l’esecutività della sentenza di primo grado sia l’efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado, quando la loro esecuzione sia idonea a determinare un pregiudizio irreparabile all’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
- L’accoglimento della domanda cautelare non comporta una decisione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso, qualora il giudice rilevi che le relative questioni devono essere approfondite nella sede propria di merito.
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