Circolare numero 76 del 31-05-2012
La legge n. 220 del 13 dicembre 2010 ha prorogato per l’anno 2011 gli incentivi previsti dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, per l’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. Nella Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 62509 del 31 ottobre 2011, che ha specificato le modalità di attuazione delle disposizioni di legge per l’anno 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità operative per fruire, con riferimento alle assunzioni e prosecuzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011, degli incentivi previsti dall’art. 2, commi 134 e 151, della legge n. 191/2009 e attuati dal DM n. 62509/2011. Vengono chiariti requisiti dei lavoratori e dei datori di lavoro, durata e misura dei benefici, limiti di spesa, criteri di priorità in caso di insufficienza delle risorse, nonché termini e modalità telematiche di presentazione delle domande tramite DiResCo. Sono inoltre fornite istruzioni operative alle sedi INPS per l’istruttoria e la trasmissione delle istanze alla Direzione generale.
Incentivi contributivi per assunzioni e prosecuzioni di rapporti di lavoro nel 2011
Incentivi contributivi per assunzioni e prosecuzioni di rapporti di lavoro nel 2011
La circolare disciplina, per l’anno 2011, le modalità operative di fruizione di alcuni incentivi contributivi introdotti in via sperimentale dall’art. 2, commi 134 e 151, della legge n. 191/2009 e attuati dal DM n. 62509 del 31 ottobre 2011. Il documento integra la precedente circolare n. 22 del 31 gennaio 2011 e precisa requisiti, limiti di spesa, procedura di domanda e attività istruttorie delle sedi INPS.
Quadro normativo e ambito temporale
Gli incentivi riguardano esclusivamente le assunzioni e le prosecuzioni di rapporti di lavoro effettuate fino al 31 dicembre 2011. La circolare sottolinea che gli incentivi erano inizialmente previsti per il 2010 e poi prorogati per il 2011 e il 2012; per il 2012, tuttavia, è necessario attendere un ulteriore decreto attuativo. I contenuti di base erano già stati illustrati con la circolare n. 22/2011, alla quale il testo rinvia per gli aspetti generali.
Riduzione contributiva per lavoratori disoccupati con almeno 50 anni
La prima misura riguarda l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari. Il beneficio spetta per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso del 2011, a condizione che il lavoratore:
- abbia compiuto 50 anni alla data dell’assunzione;
- sia titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari prevista dall’art. 19, comma 1, del RDL n. 636/1939.
La circolare estende l’agevolazione anche alle trasformazioni a tempo indeterminato o alle proroghe a tempo determinato effettuate nel 2011, purché il rapporto originario sia stato instaurato dopo il 1° gennaio 2010 e il lavoratore:
- fosse titolare dell’indennità alla data dell’assunzione a termine;
- abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione o della proroga.
Il beneficio dura per tutta la durata del rapporto, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Lo stanziamento previsto dal DM n. 62509/2011 è pari a 3.600.000 euro. L’agevolazione non si applica quando sussistono i presupposti per gli incentivi di cui agli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.
Prolungamento della riduzione contributiva per prosecuzione del rapporto
La seconda misura riguarda il prolungamento di riduzioni contributive già in essere per lavoratori già occupati, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre godevano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, purché abbiano:
- almeno 50 anni di età;
- almeno 35 anni di anzianità contributiva valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico.
Per i lavoratori provenienti dalle liste di mobilità, il beneficio spetta se:
- il rapporto è semplicemente proseguito nel 2011 dopo la scadenza delle riduzioni contributive previste dalla legge n. 223/1991;
- oppure è stata prorogata nel 2011 una assunzione a termine oltre i dodici mesi previsti dall’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.
Per i lavoratori assunti nel 2010 e titolari di indennità di disoccupazione non agricola, il prolungamento spetta se:
- il rapporto è semplicemente proseguito nel 2011 dopo la scadenza delle riduzioni ex art. 2, comma 134, primo periodo, della legge n. 191/2009;
- è stata prorogata dal 1° gennaio 2011 una assunzione a termine per la quale le riduzioni erano scadute al 31 dicembre 2010;
- è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2011, un rapporto a termine instaurato nel 2010 con agevolazione scaduta al 31 dicembre 2010.
Il beneficio si applica dal momento della proroga, trasformazione o, in caso di mera continuazione, dal giorno successivo alla scadenza dell’agevolazione precedente; non può comunque decorrere prima del maturare del requisito contributivo. La durata arriva alla maturazione del diritto al pensionamento, inteso come decorrenza effettiva del trattamento pensionistico, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2011. Il limite di spesa è pari a 80.000 euro.
Contributo mensile per assunzioni a tempo pieno e indeterminato
La terza misura riguarda l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari oppure del trattamento speciale di disoccupazione edile. L’incentivo spetta per assunzioni effettuate nel 2011 e anche per trasformazioni a tempo pieno e indeterminato di rapporti a termine instaurati dopo il 1° gennaio 2010.
La durata corrisponde al periodo residuo del trattamento spettante al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Lo stanziamento per il 2011 è pari a 3.100.000 euro. L’incentivo è riconosciuto tramite conguaglio con i contributi previdenziali e assistenziali dovuti ed è cumulabile con le altre riduzioni contributive previste dalla normativa vigente, incluso l’incentivo di cui all’art. 2, comma 134, della legge n. 191/2009.
Verifica delle risorse finanziarie e criteri di priorità
L’INPS effettua la verifica della disponibilità delle risorse stanziate dal DM n. 62509/2011 in relazione alle singole domande. La valutazione della sufficienza delle risorse si basa sull’onere complessivo presumibile per il singolo lavoratore, desumibile dalla retribuzione lorda indicata nella dichiarazione di responsabilità e nei flussi Uniemens e DMAG.
Se le risorse non sono sufficienti, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza:
- dell’assunzione;
- della proroga a tempo determinato;
- della trasformazione a tempo indeterminato.
Per la mera continuazione del rapporto già in essere, la priorità è determinata dalla data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, dalla data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva. La Direzione generale forma elenchi delle aziende che hanno presentato domanda e, se necessario, pubblica graduatorie nazionali delle aziende ammesse agli incentivi.
Presentazione delle domande e adempimenti delle sedi
I datori di lavoro interessati devono presentare un’apposita domanda contenente dichiarazione di responsabilità sul possesso delle condizioni richieste dalla legge. La domanda va trasmessa esclusivamente in via telematica tramite l’applicazione DiResCo, accessibile dal sito INPS, seguendo il percorso indicato dalla circolare.
L’inoltro deve avvenire entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della circolare. La circolare precisa che il termine va rispettato anche quando la domanda sia stata già presentata erroneamente.
Alle sedi INPS è richiesto di completare l’istruttoria secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 22/2011 e di concludere gli adempimenti, rigettando l’istanza oppure trasmettendola alla Direzione generale per la verifica finanziaria, entro il 31 luglio 2012. Un successivo messaggio renderà disponibile la versione aggiornata del manuale di gestione delle istanze.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
La circolare richiama gli incentivi sperimentali introdotti dai commi 134, 135 e 151 dell’art. 2 della legge n. 191/2009, già prorogati per il 2011 e il 2012. Per il 2011 l’attuazione è stata data dal DM 31 ottobre 2011 n. 62509, mentre per il 2012 occorrerà un ulteriore decreto. La circolare integra quanto già illustrato con la n. 22 del 31 gennaio 2011 e si applica alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011.
Riduzione contributiva per assunzioni di disoccupati over 50
Il beneficio spetta per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel 2011, di lavoratori che abbiano compiuto 50 anni e siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari. Il beneficio si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato o proroghe a tempo determinato di rapporti instaurati dopo il 1° gennaio 2010, se il lavoratore era titolare dell’indennità alla data dell’assunzione e aveva compiuto 50 anni alla data della trasformazione o proroga. La durata coincide con il rapporto di lavoro e comunque non va oltre il 31 dicembre 2011; il tetto di spesa è pari a 3.600.000 euro. L’agevolazione non si applica se ricorrono i presupposti per gli incentivi di cui agli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.
Prolungamento della riduzione contributiva per prosecuzione del rapporto
Il beneficio riguarda la prosecuzione del rapporto con lavoratori già in forza, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre percepivano l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, purché abbiano almeno 50 anni e 35 anni di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici. Per i lavoratori provenienti dalla mobilità, il beneficio spetta se il rapporto è proseguito nel 2011 dopo la scadenza delle riduzioni contributive ex legge n. 223/1991 o se è stata prorogata nel 2011 una durata a termine oltre i 12 mesi. Per i lavoratori assunti nel 2010 con indennità di disoccupazione, il beneficio spetta in caso di mera prosecuzione nel 2011, proroga dal 1° gennaio 2011 o trasformazione a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2011, dopo la scadenza delle riduzioni previste dall’art. 2, comma 134, primo periodo, della legge n. 191/2009. Il prolungamento opera fino alla maturazione del diritto alla pensione, inteso come decorrenza effettiva del trattamento pensionistico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011; la spesa stanziata è pari a 80.000 euro.
Contributo mensile per assunzioni a tempo pieno e indeterminato
L’incentivo spetta per assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel 2011 di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o del trattamento speciale di disoccupazione edile. È riconosciuto anche per le trasformazioni a tempo pieno e indeterminato di rapporti a termine instaurati dopo il 1° gennaio 2010. La durata coincide con il periodo residuo del trattamento spettante al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Lo stanziamento per il 2011 è pari a 3.100.000 euro; l’incentivo è erogato tramite conguaglio con i contributi dovuti ed è cumulabile con le riduzioni contributive vigenti, incluso l’incentivo dell’art. 2, comma 134, della legge n. 191/2009.
Verifica delle risorse e graduatorie
L’INPS verifica la disponibilità delle risorse per ciascuna domanda sulla base dell’onere presumibile dell’incentivo, desunto dalla retribuzione lorda indicata nella dichiarazione di responsabilità e nei flussi Uniemens e DMAG. Se le risorse non bastano, la concessione avviene secondo l’ordine cronologico della decorrenza dell’assunzione, proroga o trasformazione; per la mera continuazione del rapporto si considera la scadenza dell’agevolazione originaria o, se successiva, la data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva. La Direzione generale forma elenchi delle aziende richiedenti e, ove necessario, pubblica graduatorie nazionali delle aziende ammesse.
Domande telematiche e istruttoria delle sedi
Per accedere ai benefici i datori di lavoro devono presentare una domanda telematica con dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dei requisiti, esclusivamente tramite l’applicazione DiResCo sul sito INPS. L’inoltro va effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della circolare; le domande devono essere presentate nel termine anche se già inviate erroneamente. Le sedi, dopo l’istruttoria secondo la circolare n. 22/2011, devono concludere le attività rigettando l’istanza o trasmettendola alla Direzione generale per la verifica finanziaria entro il 31 luglio 2012.
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