Ordinanza n. 3901/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) D.D. rep. QD 1017 del 7 maggio 2026 prot. QD 14699, del Dipartimento Attività Culturali - Direzione Sostegno alle attività culturali e servizi autorizzativi; 2) Verbale n. 48 dell'11 maggio 2026, prot. QD 15218, della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, recante Parere favorevole di agibilità di Pubblico Spettacolo per una capienza totale di 900 persone; 3) D.D. rep. QD 1068 del 13 maggio 2026, prot. QD 15645, del medesimo Dipartimento Attività Culturali - Direzione Sostegno alle attività culturali e servizi autorizzativi; 4) parere del Municipio Roma II, prot. CB 65943 del 15 maggio 2026, favorevole alla concessione della deroga all'orario fino alle ore 03; 5) nota prot. QD 16164 del 18 maggio 2026, con cui il ripetuto Dipartimento Attività Culturali ha rilasciato “l'autorizzazione alla deroga all'orario fino alle ore 03.00, per effettuare attività a tempo determinato di trattenimenti danzanti e spettacoli musicali, nell'ambito della manifestazione denominata “Nimbus”, in programma dal 13 maggio 2026 al 4 ottobre 2026 in via Antonio Gramsci snc, nel Municipio di Roma II [istanza prot. QD 15152 dell'11 maggio 2026” 6) Nota 28 maggio 2026, prot. QD/2026/0018088, del Comune di Roma, Dipartimento attività culturali, recante diniego di accesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti autorizzativi e concessori relativi alla manifestazione stagionale "Nimbus", inclusi il parere di agibilità per 900 persone, la deroga all'orario fino alle ore 03.00, nonché il diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e organizzatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, una serie di atti adottati da Roma Capitale e dai suoi organi in relazione alla manifestazione denominata "Nimbus", programmata dal 13 maggio al 4 ottobre 2026. Gli atti comprendevano determinazioni dirigenziali, il verbale della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo recante parere favorevole di agibilità per una capienza complessiva di 900 persone, il parere municipale favorevole alla deroga dell'orario sino alle ore 03.00, l'autorizzazione comunale alla deroga oraria per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali e una nota di diniego di accesso. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la censura cautelare si fondava, in particolare, sull'assunto della produzione di emissioni sonore idonee a determinare un inquinamento acustico e un pregiudizio per la ricorrente. A sostegno è stata depositata una perizia di parte, ritenuta generica e non idonea a fornire dati univoci e specifici sull'inquinamento acustico riconducibile alla manifestazione; la perizia attribuiva inoltre parte del disturbo al cosiddetto "rumore antropico" degli avventori, stimati in circa 70 persone al momento della misurazione, numero inferiore alla capienza autorizzata. In via preliminare, la ricorrente aveva prospettato una controversia riconducibile alle immissioni, ma il TAR ha qualificato la domanda come azione di annullamento di provvedimenti amministrativi lesivi di interessi legittimi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, poiché la controversia riguardava l'annullamento di provvedimenti emessi nell'esercizio di poteri amministrativi e non un'azione tra privati per immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c. L'istanza cautelare è stata tuttavia respinta per difetto, allo stato degli atti, di un sufficiente fumus boni iuris: la perizia di parte depositata dalla ricorrente è stata giudicata generica, contenente anche considerazioni giuridiche estranee all'incarico tecnico, e priva di dati specifici e univoci idonei a dimostrare l'inquinamento acustico prodotto dalla manifestazione e causalmente riferibile agli atti impugnati. Il giudice ha inoltre rilevato che la perizia attribuiva parte del disturbo al rumore degli avventori e che la misurazione era stata effettuata in presenza di circa 70 persone, non della capienza massima di 900 persone autorizzata. Non è stata quindi ravvisata una dimostrazione cautelare sufficiente della fondatezza della pretesa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per l'assenza di profili sufficienti di fondatezza allo stato degli atti.
art. 844 c.c.
La disposizione è stata richiamata per distinguere l'azione civilistica in materia di immissioni tra privati dall'azione di annullamento di provvedimenti amministrativi, appartenente alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando la lesione dedotta deriva da provvedimenti adottati dall'amministrazione nell'esercizio di un potere autoritativo, la domanda di annullamento appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche se la vicenda sostanziale riguarda emissioni sonore o altri fenomeni assimilabili alle immissioni; non si tratta, in tal caso, di una mera azione tra privati ai sensi dell'art. 844 c.c.
- In sede cautelare, la dimostrazione dell'inquinamento acustico non può fondarsi su una perizia di parte generica o priva di dati univoci e specifici circa l'entità delle emissioni, la loro riferibilità all'attività autorizzata e il nesso con il pregiudizio dedotto.
- La prova cautelare dell'impatto acustico deve essere valutata anche in relazione alle concrete condizioni della misurazione: una rilevazione effettuata con una presenza di avventori significativamente inferiore alla capienza autorizzata non dimostra, da sola, l'impatto derivante dal numero massimo di persone autorizzato.
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