Cassazione Penale, Sentenza n. 17828/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) vizio motivazionale e violazione di legge per mancato accertamento giudiziale della falsità delle banconote e per l'uso di un controllo effettuato da un privato tramite dispositivo elettronico; mancata indicazione dei numeri di matricola delle banconote che, secondo la difesa, avrebbe pregiudicato la possibilità di difesa; 2) vizio motivazionale e violazione di legge nella qualificazione del fatto ex art. 455 c.p. (consapevolezza della falsità al momento della ricezione) laddove la difesa riteneva dovesse applicarsi l'art. 457 c.p. (buona fede o scienza successiva della falsità), per assenza di elementi probatori sulla consapevolezza al momento della ricezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi profili. Sul primo motivo ha ritenuto che non sia obbligatoria una perizia nummaria e che la valutazione della Corte d'appello, fondata sul controllo effettuato dal titolare del centro scommesse tramite dispositivo elettronico, sul comportamento anomalo dell'imputato (stropicciamento della banconota, tentativo di sottrazione, fuga, silenzio sulla provenienza) e sull'accertamento tramite banca dati SDI per almeno una banconota, fosse adeguata e non carente. Sul secondo motivo ha confermato che la consapevolezza della falsità al momento della ricezione può essere desunta dalla pluralità di banconote contraffatte, dall'assenza di una spiegazione credibile sulla provenienza e dal comportamento dell'imputato; pertanto la qualificazione ex art. 455 c.p. è corretta. Conseguentemente è stata confermata la condanna di Tosoni Valentin (pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e euro 600,00 di multa, con recidiva specifica infraquinquennale e aggravante per aver commesso il fatto durante l'ammissione a misura alternativa), e la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di detenzione e messa in circolazione di monete o banconote contraffatte richiede la consapevolezza della falsità al momento della ricezione; tale consapevolezza può essere desunta da elementi indiziari come la pluralità di banconote contraffatte, il comportamento dell'imputato e l'assenza di spiegazioni sulla provenienza.
Si applica quando la conoscenza della falsità è successiva alla ricezione (buona fede iniziale); la Corte ha ritenuto che qui non ricorressero i presupposti in presenza degli elementi fattuali.
art. 74 disp. att. cod. proc. pen.
art. 74 disp. att. c.p.p.
L'indicazione delle categorie di periti (es. Banca d'Italia) non determina l'obbligo della perizia nummaria come prova legale: la perizia è uno strumento a discrezione del giudice quando ritenga necessario l'accertamento tecnico.
Regola l'effetto della declaratoria di rigetto del ricorso in Cassazione, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata per condannare Tosoni al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Non è sempre necessaria una perizia tecnica per provare la falsità di banconote: accertamenti effettuati da privati con dispositivi elettronici possono essere valutati dal giudice se corroborati da altri elementi probatori
- La semplice dichiarazione del commerciante o l'uso di una macchinetta di verifica privata può integrare prova sufficiente se il complesso probatorio è coerente e non contestato in modo specifico
- La mancanza di indicazione dei numeri di matricola delle banconote nel capo d'imputazione è rilevante solo se il difensore dimostra il concreto pregiudizio alla difesa; l'eccezione generica è inidonea
- Per distinguere tra art. 455 e art. 457 c.p. rileva la 'scienza' della falsità al momento della ricezione: questa può essere desunta da indizi quali la pluralità di banconote contraffatte, l'assenza di una spiegazione credibile sulla provenienza e condotte evasive o di fuga
- La valutazione della prova in sede di legittimità è limitata: la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivedere la valutazione globale degli elementi probatori purché la motivazione non sia manifestamente illogica o carente
- Quando si contesta una verifica tecnica effettuata da un privato, la difesa deve specificare in che modo tale verifica sarebbe inattendibile o quale pregiudizio concreto ne deriva
- Comportamenti del sospettato (es. strappare la banconota, tentare la fuga, non indicare la provenienza del denaro) assumono rilievo probatorio e possono rafforzare la conclusione di consapevolezza della falsità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17724/2025 del 12/05/2025
- Sentenza penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17725/2025 del 12/05/2025
- Sentenza penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17726/2025 del 12/05/2025
- Sentenza penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17727/2025 del 12/05/2025
- Sentenza penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17728/2025 del 12/05/2025
- Sentenza penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17729/2025 del 12/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →