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Sentenza

Sentenza n. 5339/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - del provvedimento emesso da Terna in data 9.8.2025, avente ad oggetto “Sistema qualificazione (“Sistema Qualificazione”) e Albo Operatori Economici Qualificati ("Albo Operatori Economici Qualificati”) di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (“Terna” o “Stazione Appaltante”). Conclusione del procedimento avviato ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241/1990 e proposta di adozione dei provvedimenti conseguenti, relativi alla idoneità dell'operatore economico Agricola Fratelli Annibali S.r.l. (“Operatore”) nel Comparto merceologico SLGS02 “Manutenzione aree a verde e giardinaggio” dell'Albo Qualificazione ed alla richiesta di rinnovo idoneità nel comparto MELE06 “Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT”, con cui è stata disposta la sospensione della qualifica della ricorrente con riferimento alla Idoneità SLGS02 e della richiesta di rinnovo dell'Idoneità MELE06 per un periodo di sei mesi dalla data di ricezione del provvedimento: - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: il provvedimento emesso da Terna datato 7.7.2025, avente ad oggetto “Albo Fornitori Qualificati", con il quale è stata comunicata al ricorrente - nelle more della definizione del procedimento di verifica dei requisiti avviato in data 4.6.2025 - la sospensione cautelativa dell'idoneità nel comparto SLGS02 e la sospensione della valutazione della richiesta di rinnovo per il comparto MELE06; la nota di Terna, datata 4.6.2025, di comunicazione di avvio del procedimento; il provvedimento di congelamento dell'iscrizione all'Albo Fornitori dell'Operatore adottato in data 15.5.2025; nella misura in cui dovessero ritenersi ostativi al riconoscimento/conservazione da parte della ricorrente dell'iscrizione nell'Albo Qualificazioni per i comparti MELE06 e SGLS02, la normativa generale del Sistema di Qualificazione di Terna S.p.A. e il regolamento inerente alle “Condotte che costituiscono gravi illeciti disciplinari” adottato da Terna ai sensi dell'art. 169, comma 1, D.lgs. 36/2023.

Giustizia amministrativa202511254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di Terna del 9 agosto 2025, con cui è stata disposta per sei mesi la sospensione dell'idoneità nel comparto SLGS02 e della richiesta di rinnovo dell'idoneità nel comparto MELE06, nonché gli atti presupposti di congelamento e sospensione cautelativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la sospensione della qualificazione e della valutazione della richiesta di rinnovo, deducendo, in primo luogo, la violazione della disciplina del Sistema di Qualificazione di Terna e degli artt. 94, 95, 96, 98 e 169 del d.lgs. 36/2023, nonché del previgente d.lgs. 50/2016, del principio di legalità, del divieto di retroattività della norma sfavorevole e dell'art. 7 CEDU. Ha sostenuto di non avere alcun obbligo di comunicare il procedimento penale relativo all'ex legale rappresentante, cessato dalla carica e deceduto, perché i fatti erano risalenti, il soggetto non poteva più influenzare la società, il reato era estinto e gli attuali amministratori non ne avrebbero avuto conoscenza. Ha inoltre negato l'obbligo di adottare misure di self-cleaning e ha affermato che la vicenda non integrava un grave illecito professionale, neppure secondo il d.lgs. 36/2023. Ha dedotto anche travisamento dei presupposti, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 21-quater l. 241/1990, del principio di proporzionalità, nonché travisamento, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione, sostenendo che la sospensione fosse sproporzionata per la risalenza dei fatti, l'estraneità della società al procedimento penale, l'assenza di notifiche alla società e agli attuali amministratori e la buona esecuzione delle commesse. Terna ha eccepito preliminarmente la tardività dell'impugnazione degli atti di congelamento e sospensione cautelativa e ha chiesto comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall'esame dell'eccezione di inammissibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha ricostruito la disciplina dei sistemi di qualificazione nei settori speciali, rilevando che gli artt. 162, 168 e 169 del d.lgs. 36/2023 consentono agli enti aggiudicatori di istituire sistemi propri, stabilire criteri oggettivi di qualificazione e individuare preventivamente le condotte costituenti gravi illeciti professionali. La disciplina interna di Terna impone all'operatore qualificato di comunicare, per tutta la durata della qualifica, ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dei requisiti di ordine generale; l'omissione può giustificare provvedimenti sulla qualificazione, inclusa la sospensione. Il Collegio ha ritenuto che l'attuale rappresentante legale, all'epoca amministratore delegato, fosse certamente a conoscenza del procedimento penale, poiché aveva assistito l'ex rappresentante legale, suo stretto congiunto, durante la perquisizione presso l'abitazione e la sede societaria. La natura dei reati contestati, relativi a turbative d'asta in gare bandite da Terna e commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa, rendeva immediatamente rilevante la vicenda e imponeva alla società di informare Terna senza dilazione, indipendentemente dai successivi sviluppi del procedimento penale. L'omissione informativa è stata ritenuta autonomamente riferibile alla società e legittimamente valutabile da Terna quale elemento incidente sul rapporto fiduciario e sulla permanenza della qualificazione. Il giudice ha escluso che fosse necessario applicare meccanicamente la disciplina delle cause di esclusione dalle singole gare o il principio di tassatività delle cause di esclusione, poiché la sospensione riguarda il distinto potere cautelare di gestione del sistema di qualificazione e la verifica del permanere del rapporto fiduciario. Sono stati quindi respinti entrambi i motivi. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 162 d.lgs. 36/2023

    Consente agli enti aggiudicatori dei settori speciali di istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici, secondo modalità rese pubbliche.

  • art. 168 d.lgs. 36/2023

    Consente di prevedere, negli atti istitutivi del sistema di qualificazione, che non siano iscritti gli operatori soggetti alle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 169, e disciplina l'acquisizione dei requisiti di capacità.

  • art. 169, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 98, stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.

    Attribuisce alle imprese pubbliche e ai titolari di diritti speciali esclusivi la facoltà di individuare preventivamente, mediante atti pubblici, le condotte costituenti gravi illeciti professionali nel rispetto dei criteri legislativi.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    È richiamato nel quadro dei requisiti generali e delle cause di esclusione rilevanti per il sistema di qualificazione.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale parametro per la valutazione dei motivi di esclusione non automatica e dei gravi illeciti professionali.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    È richiamato nella disciplina complessiva delle cause di esclusione applicabile al sistema di qualificazione.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Costituisce il parametro cui devono attenersi gli atti dell'ente aggiudicatore nell'individuazione e valutazione dei gravi illeciti professionali.

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    È richiamato dalla previgente disciplina di Terna quale parametro per i requisiti di ordine generale e per l'obbligo di comunicare ogni evento potenzialmente rilevante durante la qualifica.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla sospensione, ma il giudice ha respinto la censura ritenendo legittimo il potere cautelare esercitato nell'ambito del sistema di qualificazione.

  • art. 7 CEDU

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione al principio di legalità e alla pretesa applicazione retroattiva della disciplina più sfavorevole, senza essere ritenuto ostativo alla sospensione.

  • art. 77 direttiva 2014/25/UE

    Costituisce la base eurounitaria del sistema di qualificazione nei settori speciali e consente di stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione, la selezione e il funzionamento del sistema.

Massime di principio

  • Nel sistema di qualificazione istituito da un ente aggiudicatore dei settori speciali, l'operatore qualificato è tenuto, per tutta la durata della qualifica, a comunicare ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dei requisiti di ordine generale, quando tale obbligo sia previsto dalla disciplina del sistema pubblicata e accessibile agli operatori.
  • La conoscenza da parte dell'amministratore delegato di un procedimento penale relativo a condotte dell'ex legale rappresentante, commesse nell'esercizio dell'attività d'impresa e riguardanti gare bandite dallo stesso ente aggiudicatore, è imputabile all'operatore economico e fa sorgere l'obbligo di informazione, anche se l'ex rappresentante è cessato dalla carica o deceduto e anche se il procedimento penale non riguarda formalmente la società.
  • L'omissione dell'obbligo informativo previsto dalla disciplina del sistema di qualificazione può costituire autonoma base giuridico-fattuale per la sospensione della qualificazione, in quanto incide sul rapporto fiduciario tra operatore ed ente aggiudicatore; essa non integra necessariamente una causa autonoma e atipica di esclusione da una specifica gara.
  • La sospensione della qualificazione nei settori speciali rientra nei poteri cautelari di gestione del sistema di qualificazione e non coincide con l'esclusione da una singola procedura di gara; pertanto, la disciplina delle cause di esclusione e il principio di tassatività non si applicano meccanicamente alla fattispecie.
  • La permanenza nel sistema di qualificazione presuppone non soltanto requisiti tecnici, ma anche un elevato standard di affidabilità complessiva e il mantenimento di un rapporto fiduciario con l'ente aggiudicatore; la condotta reticente dell'operatore può quindi giustificare una sospensione temporanea anche in presenza di fatti riferiti a un precedente amministratore.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOA
RamiContratti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

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