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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22314/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda un imputato condannato in rito abbreviato, poi confermato in appello, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in relazione a un fatto commesso a Roma il 23 ottobre 2023. La pena irrogata era di un anno di reclusione ed euro 6.000 di multa, con sostituzione in detenzione domiciliare sostitutiva. In cassazione è stato proposto un solo motivo, con cui si deduceva vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente negato l'accesso all'istituto; la Corte d'appello aveva invece ritenuto ostativa una prognosi sfavorevole circa l'astensione dell'imputato da ulteriori reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché il motivo riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di appello con motivazione ritenuta razionale e completa. È stato osservato che la difesa mirava, in realtà, a ottenere una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; ne è conseguito, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice contestata per un fatto di detenzione di stupefacente a fini di spaccio, nella forma di lieve entità.

  • art. 545-bis c.p.p.

    richiamato per la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare sostitutiva.

  • art. 56 della legge n. 689 del 1981

    richiamato insieme all'art. 545-bis c.p.p. per la disciplina della pena sostitutiva applicata.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito delle circostanze già esaminate dai giudici di appello, quando la motivazione della decisione impugnata sia razionale e completa.
  • Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando si limita a riprodurre censure già vagliate e disattese in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della messa alla prova può essere sorretto da una prognosi sfavorevole circa l'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, purché tale valutazione sia adeguatamente motivata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiMessa alla prova

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