Cassazione Civile, Ordinanza n. 32385/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 2002, fondato su processo verbale di constatazione. L'Ufficio contestava al contribuente l'esercizio abusivo di attività di costruttore edile e, ritenendolo evasore totale per omessa presentazione delle dichiarazioni, procedeva a ricostruire induttivamente il reddito d'impresa in relazione a nove compravendite immobiliari, oltre che redditi fondiari. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente, escludendo le compravendite dal reddito conseguito perché nei rogiti egli risultava soltanto proprietario degli immobili ceduti, dato ritenuto insufficiente a provare la pretesa fiscale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 39, comma 2, lett. a-b-c, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 ss. c.c., sostenendo che erano integrati i presupposti dell'accertamento induttivo puro; 2) violazione di norme in tema di trasferimento della proprietà e prova documentale/presuntiva, per avere la CTR negato che si fosse perfezionato un sostanziale trasferimento degli immobili a un terzo costruttore; 3) omesso esame di fatti decisivi e di plurimi elementi istruttori contenuti nel PVC, tra cui dichiarazioni sul ruolo imprenditoriale del contribuente e una sua asserita dichiarazione confessoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non negava in sé i presupposti dell'accertamento induttivo, ma riteneva non provata la fondatezza della pretesa. Quanto ai motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, ha affermato che il vizio di omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo se quel fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito; nella specie la CTR aveva preso in considerazione sia l'intestazione degli immobili nei rogiti sia la contestazione di attività d'impresa non dichiarata, svolgendo una valutazione motivata delle risultanze probatorie. La ricorrente, inoltre, si era limitata a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, senza dedurre un vero vizio logico della motivazione, sicché le censure erano inammissibili. Non vi è statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato altresì dato atto della disciplina sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte rileva che la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 39, comma 2, lett. a-b-c, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma invocata dall'Ufficio sui presupposti dell'accertamento induttivo puro; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non investiva la reale ratio della decisione di merito.
artt. 2727 e ss. c.c.
Richiamati in relazione alle presunzioni; la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché la doglianza è ritenuta non specifica e meramente sollecitatoria di un riesame del fatto.
artt. 17, comma 1, e 18, comma 3, L. n. 230 del 1950
Norme richiamate nel secondo motivo; la Corte non ne affronta il contenuto nel merito per l'inammissibilità della censura.
art. 1478 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la lettura del trasferimento immobiliare; la Corte non si pronuncia nel merito per difetto di specificità del motivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la ricorrente non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove senza censurare specificamente la motivazione.
art. 2700 c.c.
Richiamato con riferimento all'efficacia probatoria degli atti pubblici; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito.
art. 2704 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di data certa; non vi è una specifica applicazione da parte della Corte per l'inammissibilità del motivo.
art. 2730 c.c.
Richiamato in relazione alla confessione; la Corte non affronta il merito della sua applicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione della soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre la propria ricostruzione dei fatti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se non sono state esaminate analiticamente tutte le risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione complessiva del materiale probatorio o opporre alla motivazione della sentenza una diversa interpretazione dei fatti.
- Ai fini della prova della pretesa tributaria, la censura deve investire in modo specifico il ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, non potendosi limitare alla mera indicazione di elementi istruttori asseritamente trascurati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32333/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32334/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32335/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32336/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32337/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32338/2022 del 03/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →