Cassazione Civile, Ordinanza n. 37054/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società proprietaria di 46 immobili siti in Roma ha impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva rideterminato il classamento e la rendita di vari cespiti ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, in esito alla procedura di revisione per microzone. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per 5 immobili; in appello la CTR del Lazio aveva confermato la legittimità dell'atto ritenendo sufficiente la motivazione basata sul significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, senza necessità di indicare le specifiche caratteristiche dei singoli immobili né di svolgere contraddittorio anticipato o sopralluogo. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000, dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 e della determinazione dell'Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005, per difetto di motivazione dell'avviso, privo dell'analitica esplicitazione degli elementi concreti posti a base del riclassamento; 2) violazione degli stessi parametri e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto sufficiente un richiamo generico a riqualificazione urbana, edilizia e sviluppo di attività direzionali e commerciali; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione al parametro comparativo utilizzato; 4) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di mancato allegamento dell'atto di avvio del procedimento revisionale. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri, perché nel riclassamento ex art. 1, comma 335, non basta il mero richiamo allo scostamento medio della microzona: l'Ufficio deve indicare in modo chiaro e rigoroso gli elementi concreti che hanno inciso sulla singola revisione e i criteri con cui essi sono stati rilevati e valutati, così da consentire al contribuente un'effettiva difesa. Nel caso concreto tale motivazione specifica mancava, poiché l'atto non esplicitava fonti, modi, tempi e criteri dei dati utilizzati né le concrete caratteristiche urbanistiche ed edilizie rilevanti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata; decidendo nel merito, la Corte ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate integralmente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della società limitatamente ai primi due motivi, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario contro l'avviso di accertamento catastale. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando il progressivo consolidamento della giurisprudenza sul punto.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
L'atto impositivo deve essere motivato in modo idoneo a rendere conoscibili le ragioni concrete della pretesa; il mero richiamo a presupposti generali non basta quando si incide sul classamento catastale.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
La revisione del classamento per microzone è ammessa solo al ricorrere dei presupposti normativi e richiede una motivazione rigorosa che evidenzi gli elementi concreti della microzona e la loro incidenza sulla singola unità immobiliare.
art. 2697 c.c.
Grava sull'Amministrazione l'onere di dedurre e provare i presupposti di fatto e i criteri giustificativi del nuovo classamento.
art. 36 D.Lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente.
art. 132 c.p.c.
La decisione deve esporre una motivazione sufficiente; la motivazione apparente integra nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le eccezioni ritualmente proposte; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati veicolati rispettivamente come violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 8 d.P.R. 138/1998
Tra gli elementi da considerare nel classamento rilevano, in concreto, la qualità urbana del contesto, la qualità ambientale e le caratteristiche edilizie dell'immobile.
art. 3, comma 154, lett. e), L. 662/1996
Anche nella procedura ex comma 335 devono essere considerati, nel medesimo contesto cronologico, i caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso non è sufficiente se si limita a richiamare in modo sintetico il significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona e i provvedimenti amministrativi presupposti.
- L'Amministrazione deve indicare con precisione gli elementi concreti che hanno interessato la microzona, le fonti e i criteri di rilevazione dei dati, nonché il modo in cui tali elementi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
- L'obbligo motivazionale è tanto più rigoroso quando l'atto modifica d'ufficio un classamento già stabilizzato, perché il contribuente deve poter controllare ex ante le ragioni della variazione e articolare un'effettiva difesa.
- La motivazione dell'avviso di riclassamento non può essere integrata in giudizio dall'Amministrazione, né può ritenersi sufficiente il fatto che il contribuente sia riuscito a difendersi in concreto.
- Ai fini della revisione per microzone non è sufficiente un richiamo generico a riqualificazione urbana o sviluppo commerciale; occorre specificare gli effettivi interventi urbanistici e le trasformazioni che abbiano inciso sulla qualità e sul valore della zona.
- La procedura ex comma 335 ha natura perequativa e di riallineamento dei valori della microzona, non di correzione di errori del singolo classamento originario né di aggiornamento automatico fondato sulla mera evoluzione del mercato immobiliare.
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