Sentenza n. 126/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 02791/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro la sanzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratica commerciale scorretta relativa alla commercializzazione di autoveicoli diesel dotati di dispositivo di manipolazione delle emissioni e alla diffusione di informazioni ingannevoli
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno chiesto la revocazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato deducendo, in primo luogo, un errore di fatto revocatorio e, in subordine, un contrasto tra giudicati, sostenendo che la sentenza non avrebbe correttamente applicato la sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia resa nella medesima controversia in materia di ne bis in idem. In particolare, hanno contestato la ritenuta inapplicabilità o mancata operatività dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rispetto alla sanzione tedesca, l’esclusione dell’identità soggettiva e oggettiva tra i procedimenti tedesco e italiano, la valutazione secondo cui la commercializzazione e la pubblicità dei veicoli in Italia non sarebbero state effettivamente accertate dall’autorità tedesca, nonché la distinzione tra gli effetti sanzionatori e quelli di accertamento e inibizione della pratica commerciale. È stata inoltre prospettata, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c., nella parte in cui non consentirebbero la revocazione per contrasto con una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al dedotto errore di fatto, ha ribadito che esso deve consistere in una falsa percezione materiale degli atti processuali, relativa a un fatto non controverso, decisivo e immediatamente rilevabile, e non può riguardare l’interpretazione delle norme, la valutazione delle prove o l’apprezzamento delle risultanze processuali. L’eventuale mancata o scorretta applicazione dei principi enunciati dalla Corte di giustizia in sede pregiudiziale integra, al più, un errore di diritto, non un errore di fatto revocatorio. La Corte di giustizia interpreta il diritto dell’Unione, ma non accerta in concreto i fatti, la cui valutazione spetta al giudice nazionale del rinvio. Nel caso concreto, la precedente sentenza aveva esaminato e motivato la questione dell’identità oggettiva dei fatti, valutando il provvedimento tedesco, la commercializzazione in Italia, la pubblicità rivolta ai consumatori italiani, la componente della sanzione tedesca parametrata al risparmio di costi e la lettera della procura tedesca. Le censure miravano quindi a rimettere in discussione il complessivo apprezzamento dei fatti e non denunciavano una svista percettiva. Anche il motivo relativo al contrasto tra giudicati è stato dichiarato inammissibile: la sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia non contiene un accertamento sostanziale dei fatti né attribuisce o nega direttamente il bene della vita, e pertanto non costituisce un giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 2909 c.c. La Corte ha inoltre escluso che il diritto dell’Unione o la Costituzione impongano di introdurre un rimedio di revocazione per contestare la mancata conformità della sentenza nazionale all’interpretazione resa dalla Corte di giustizia nel medesimo giudizio. I rimedi previsti per le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo rispondono a situazioni diverse e non impongono un’estensione analogica. La questione di costituzionalità è stata ritenuta non manifestamente fondata. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché riferiti, rispettivamente, a valutazioni già espressamente compiute dalla sentenza revocanda o a questioni di diritto non deducibili mediante revocazione per errore di fatto. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento di 5.000 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiama i motivi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c. nel processo amministrativo.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione per errore di fatto richiede una falsa percezione materiale di un fatto documentale, non controverso e decisivo; sono esclusi gli errori di diritto e le valutazioni delle risultanze processuali.
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La revocazione per contrasto di giudicati presuppone l’incompatibilità tra giudicati sostanziali relativi alla medesima situazione giuridica.
art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Sancisce il principio del ne bis in idem; la sua applicazione concreta richiede la verifica dell’identità dei fatti materiali, accertamento riservato al giudice nazionale.
art. 51 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato con riguardo all’ambito di applicazione della Carta e all’asserita erronea applicazione del diritto dell’Unione.
art. 267 TFUE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il rinvio pregiudiziale consente alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’Unione; il giudice nazionale resta competente per l’accertamento e la valutazione dei fatti e deve applicare l’interpretazione ricevuta nella controversia.
art. 2909 c.c.
La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato il bene della vita preteso
La sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia non costituisce giudicato sostanziale perché non definisce direttamente la situazione sostanziale controversa.
art. 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato nel giudizio sul cumulo di procedimenti e sanzioni e sui limiti alle restrizioni dei diritti della Carta.
art. 4, paragrafo 3, TUE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il principio di leale cooperazione non impone agli Stati membri di introdurre nuovi rimedi giurisdizionali non previsti dall’ordinamento nazionale.
art. 19, paragrafo 1, TUE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Non obbliga gli Stati membri a consentire la revocazione di una decisione di ultimo grado per asserita violazione dell’interpretazione resa dalla Corte di giustizia in sede pregiudiziale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il diritto a un giudice indipendente e imparziale non impone l’istituzione di un ulteriore rimedio straordinario contro la decisione del giudice amministrativo di ultimo grado.
art. 391 quater c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede uno specifico rimedio per sentenze civili incompatibili con una decisione definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo; la disciplina riguarda una situazione diversa dal contrasto con una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia.
art. 628 bis c.p.p.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede uno specifico rimedio nel processo penale per eliminare gli effetti pregiudizievoli di violazioni della Convenzione europea accertate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; non è estensibile al caso esaminato.
art. 64, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale base del prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice amministrativo.
artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lett. b), e 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 206/2005
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituiscono la base normativa dell’accertamento dell’originaria pratica commerciale scorretta e della sanzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Massime di principio
- L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione nel processo amministrativo consiste esclusivamente in una falsa percezione materiale del contenuto degli atti o documenti di causa, relativa a un fatto non controverso, decisivo e immediatamente rilevabile; non comprende l’erronea interpretazione delle norme, la valutazione delle prove, l’apprezzamento delle risultanze processuali o l’omessa considerazione di un’argomentazione difensiva.
- La sentenza della Corte di giustizia resa in sede di rinvio pregiudiziale vincola il giudice nazionale quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione, ma non contiene l’accertamento concreto dei fatti della controversia, che resta riservato al giudice del rinvio. L’eventuale mancata o scorretta applicazione di tale interpretazione integra un errore di diritto e non un errore di fatto revocatorio.
- La sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia non costituisce un giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 2909 c.c., poiché si limita a interpretare il diritto dell’Unione e non attribuisce né nega direttamente il bene della vita controverso; pertanto non può fondare la revocazione per contrasto tra giudicati.
- Il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di introdurre un rimedio straordinario di revocazione contro una decisione amministrativa di ultimo grado per il solo fatto che essa sia ritenuta non conforme all’interpretazione resa dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale nel medesimo giudizio, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività della tutela.
- La verifica dell’identità dei fatti materiali ai fini del ne bis in idem, quando la Corte di giustizia abbia fornito i criteri interpretativi applicabili, spetta al giudice nazionale del rinvio; la contestazione della sua valutazione concreta, se espressamente motivata e riferita a un punto controverso, non è proponibile mediante revocazione per errore di fatto.
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