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Sentenza

Sentenza n. 2243/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del parere paesaggistico per opere in sanatoria e conseguente diniego dell’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato nel 2004 un’istanza di terzo condono per la realizzazione di un piccolo locale ripostiglio e l’ampliamento di un patio coperto, ultimati entro il 31 marzo 2003, su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza aveva espresso parere contrario al mantenimento delle opere e il Comune aveva conseguentemente rigettato l’istanza di condono. La ricorrente ha dedotto: l’illegittimità della notifica del parere soprintendentizio, effettuata al solo tecnico; il difetto di motivazione per mancata allegazione o riproduzione della circolare regionale richiamata per relationem; il difetto di motivazione del diniego comunale per mancata allegazione del parere presupposto; la violazione dell’art. 3, comma 4, l. n. 241/1990 per l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere; la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto; l’omessa valutazione della natura e della modesta consistenza delle opere; l’erronea applicazione della disciplina del terzo condono, assumendo che il vincolo fosse relativo e che le opere potessero essere sanate; la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003; la violazione del principio di uguaglianza e la disparità di trattamento rispetto a istanze definite prima della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Nelle memorie finali la ricorrente ha inoltre richiamato una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica e una successiva domanda di permesso di costruire in sanatoria.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Il vizio di notifica è stato escluso perché la ricorrente aveva eletto domicilio presso il tecnico incaricato; in ogni caso, la notifica aveva raggiunto il proprio scopo, poiché l’interessata aveva impugnato tempestivamente l’atto. La mancata allegazione della circolare e del parere soprintendentizio non ha inciso sulla legittimità degli atti, essendo ammissibile la motivazione per relationem quando siano indicati gli estremi dell’atto richiamato e questo sia disponibile per l’interessato mediante accesso. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce una mera incompletezza rilevante, al più, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, ma non determina l’illegittimità dell’atto. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non è stata ritenuta invalidante, poiché il procedimento di condono aveva natura vincolata e non risultavano elementi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso. Nel merito, il Collegio ha applicato l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, ritenendo che, in presenza di vincoli paesaggistici anteriori alla realizzazione delle opere, la sanatoria del terzo condono sia possibile soltanto quando ricorrano congiuntamente: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo; conformità urbanistica; riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1; parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. Nel caso concreto, i vincoli paesaggistici gravavano sull’area sin dal 1966 e dal 1979, dunque prima delle opere ultimate nel 2003. Il carattere relativo del vincolo non consentiva il condono, poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha chiarito che il rinvio operato dalla legislazione siciliana all’art. 32 d.l. n. 269/2003 comprende anche i limiti sostanziali del terzo condono e, quindi, il divieto di sanatoria per opere realizzate in area vincolata anteriormente, anche se il vincolo non comporta inedificabilità assoluta. La descrizione delle opere — costruzione di un locale in muratura e ampliamento di un patio con coperture — non ha consentito di ricondurle alle sole opere minori sanabili; inoltre mancava il parere favorevole della Soprintendenza. Non si è formato il silenzio-assenso ex art. 17 l.r. n. 4/2003, disposizione riferita a diverse fattispecie di condono e comunque subordinata all’attivazione dello speciale procedimento previsto dalla norma, non risultata attivata. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché l’attività amministrativa era vincolata e non residuava alcuna discrezionalità dopo la sentenza costituzionale n. 252/2022. Le successive domande di compatibilità paesaggistica e di permesso di costruire in sanatoria riguardavano procedimenti diversi e non incidevano sulla legittimità degli atti impugnati. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. n. 241/1990

    Consente la motivazione per relationem quando l’atto richiamato sia individuato e reso disponibile all’interessato; non è necessaria la sua allegazione materiale o la trascrizione integrale.

  • art. 3, comma 4, l. n. 241/1990

    L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce una mera incompletezza, non incidente sulla validità dell’atto, rilevando principalmente ai fini della tempestività dell’impugnazione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullabilità del diniego quando il procedimento è vincolato e sia dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    I vizi procedimentali non comportano l’annullamento dell’atto quando, per la natura vincolata del potere, sia evidente che il dispositivo non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli ... qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Nel terzo condono, la sanabilità delle opere in area vincolata richiede congiuntamente anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità di tutela; il vincolo relativo è comunque ostativo quando anteriore alle opere.

  • art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004

    Recepisce l’art. 32 d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, compresi i limiti sostanziali alla sanatoria delle opere realizzate in aree sottoposte a vincolo.

  • art. 17 l.r. Sicilia n. 4/2003

    Il silenzio-assenso previsto dalla disposizione riguarda specifiche fattispecie di condono anteriori e presuppone l’attivazione dello speciale procedimento previsto dalla norma; non si applica automaticamente al terzo condono disciplinato dalla l. n. 326/2003.

  • art. 1, comma 39, l. n. 308/2004

    La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica attiva un procedimento distinto, il cui eventuale esito non incide sulla legittimità di precedenti dinieghi di condono.

  • sentenza Corte costituzionale n. 252/2022

    Ha escluso la possibilità di interpretare la disciplina siciliana del terzo condono nel senso di ammettere la sanatoria per opere realizzate in aree sottoposte a vincoli relativi, riconoscendo carattere ostativo anche a tali vincoli quando anteriori alle opere.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio, le opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico anteriore alla loro esecuzione sono sanabili soltanto se ricorrono congiuntamente l’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza previste dalla legge e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.
  • Ai fini del terzo condono, il carattere relativo del vincolo paesaggistico non esclude l’effetto ostativo previsto dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, quando il vincolo sia stato imposto prima della realizzazione delle opere.
  • La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è puntualmente individuato e reso disponibile all’interessato; la sua mancata allegazione materiale o mancata trascrizione integrale non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento.
  • L’omessa indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità cui ricorrere non determina l’illegittimità dell’atto, ma incide eventualmente sulla decorrenza del termine per l’impugnazione.
  • Nei procedimenti vincolati di condono edilizio, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento quando sia certo che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento di contenuto diverso.
  • Il silenzio-assenso previsto dalla disciplina regionale per determinate fattispecie di condono non è applicabile al terzo condono se non ricorrono i presupposti e gli adempimenti dello speciale procedimento cui la norma regionale lo subordina.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiSilenzio della pubblica amministrazioneProporzionalità e ragionevolezza

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