Sentenza del 03/03/2015 n. 740 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Redditometro - Scostamento reddito accertato - Liberalità dei genitori - Stato coniugale - Abbattimento forfetario redditi fondiari - Giustificazione scostamento - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico del reddito relativo agli anni 2007 e 2008, fondato principalmente sulla titolarità di un mutuo fondiario e sul possesso di una Fiat Idea. Ha sostenuto che lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello ricostruito dall'Amministrazione fosse giustificato dallo stato coniugale, dalla ripartizione delle spese con il coniuge, dalle liberalità ricevute dai genitori secondo una prassi familiare e dall'errata considerazione dell'abbattimento forfetario applicabile ai redditi fondiari.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata accolta. È stato ritenuto che lo stato coniugale consentisse di imputare al contribuente soltanto il cinquanta per cento delle spese considerate dall'Ufficio. Inoltre, la prassi familiare di liberalità dei genitori a favore dei figli è stata considerata idonea a giustificare la disponibilità finanziaria necessaria a sostenere le spese. È stato altresì valutato l'effetto dell'abbattimento forfetario dei redditi fondiari. Nel complesso, tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a spiegare lo scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato, con conseguente annullamento o comunque superamento dell'accertamento.
Norme richiamate
Accertamento sintetico mediante redditometro
Lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello ricostruito sinteticamente non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa tributaria quando il contribuente fornisce una spiegazione concreta e plausibile dell'origine delle somme utilizzate per sostenere le spese.
Disciplina della determinazione sintetica del reddito
Nella valutazione della capacità contributiva devono essere considerate la reale incidenza delle spese sul singolo contribuente, la ripartizione familiare degli oneri e le disponibilità finanziarie provenienti da soggetti terzi.
Deduzione forfetaria dei redditi fondiari
Il reddito fondiario deve essere considerato tenendo conto dell'abbattimento o della deduzione forfetaria prevista dalla disciplina fiscale, evitando di utilizzare valori lordi non rappresentativi della capacità reddituale effettiva.
Massime di principio
- Nel redditometro, il contribuente può superare la presunzione derivante dalle spese dimostrando che esse sono state sostenute, in tutto o in parte, dal coniuge o da altri familiari.
- Le liberalità familiari possono costituire una spiegazione idonea dello scostamento reddituale, purché risultino plausibili, coerenti con la situazione familiare e, ove possibile, supportate da elementi documentali o finanziari.
- Lo stato coniugale può incidere sulla quantificazione della spesa attribuibile al singolo contribuente: non è corretto imputargli automaticamente il cento per cento degli oneri comuni.
- Nel calcolo del reddito presunto devono essere applicate le deduzioni e gli abbattimenti fiscali previsti dalla legge, poiché il reddito lordo non coincide necessariamente con la capacità contributiva effettiva.
- La giustificazione dello scostamento deve essere valutata nel suo complesso, considerando mutui, beni posseduti, composizione familiare, contributi di terzi e modalità concrete di finanziamento delle spese.
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