Ordinanza n. 898/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del decreto n. 2667-2026 (Prot-2026-171280) dell’8 aprile 2026, con cui il Dirigente della Regione Liguria - Settore Stazione Unica Appaltante Regionale ha annullato in autotutela l’aggiudicazione del lotto 1 della “Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento della fornitura di sistemi completi per la tracciabilità di campioni biologici e di contenitori per il trasporto occorrenti alle AA.SS., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, lotti n. 2” precedentemente disposta con Decreto n. 7837/2025 in favore di Gada Italia s.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del lotto 1 di una gara per la fornitura di sistemi per la tracciabilità di campioni biologici e contenitori per il trasporto
Esito
La controversia
L’impresa aggiudicataria ha impugnato il decreto regionale che aveva annullato in autotutela la precedente aggiudicazione del lotto 1. Nel corso della decisione, il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile questione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto dei poteri rappresentativi sostanziali della procuratrice speciale che aveva conferito la procura alle liti. La procura speciale alle liti non risultava rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della società, come ordinariamente previsto dall’art. 75, comma 3, c.p.c., ma da una procuratrice munita di poteri di firma in forza di un’ulteriore procura speciale notarile del 30 marzo 2026, non depositata in giudizio. Il giudice non ha quindi potuto verificare se la procuratrice disponesse degli effettivi poteri rappresentativi, sostanziali e processuali, con riferimento al rapporto controverso. È stato inoltre indicato come controinteressato l’altro operatore economico costituito in giudizio, che ha proposto ricorso incidentale.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né deciso sull’impugnazione dell’annullamento dell’aggiudicazione o sul ricorso incidentale. Ha disposto un incombente istruttorio e interlocutorio, ordinando all’impresa ricorrente di depositare entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza la procura speciale notarile del 30 marzo 2026, rogito n. 11001, repertorio n. 17536. Ha assegnato a tutte le parti un termine per il deposito di memorie sulla sola questione della rappresentanza processuale e ha fissato per il 22 luglio 2026 l’ulteriore trattazione del ricorso. La decisione sulla possibile inammissibilità è stata riservata.
Norme richiamate
art. 75, comma 3, c.p.c.
come di regola, ex art. 75 comma 3 c.p.c.
La procura speciale alle liti deve essere conferita dal legale rappresentante della società, salvo che il soggetto conferente dimostri di possedere adeguati poteri rappresentativi sostanziali e processuali.
Massime di principio
- Quando la procura alle liti di una società è conferita da un procuratore speciale anziché dal legale rappresentante, il giudice deve poter verificare l’esistenza e l’estensione dei poteri rappresentativi sostanziali e processuali del conferente con riguardo al rapporto dedotto in giudizio.
- Se la procura notarile sulla cui base il procuratore speciale ha conferito la procura alle liti non è stata depositata, il giudice può disporre il deposito dell’atto e riservare la decisione sulla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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