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Sentenza

Sentenza n. 1099/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permessi di soggiorno per motivi familiari recanti una data di rilascio e una scadenza contestate, in relazione alla decorrenza della validità dalla data della domanda di rinnovo anziché dalla data dell'effettivo rilascio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato i permessi di soggiorno per motivi familiari rilasciati alla stessa e alla figlia minore, lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 21-bis della l. n. 241/1990. Secondo la ricorrente, la Questura avrebbe illegittimamente fatto decorrere la durata di validità dei titoli dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, anziché dalla data di effettivo rilascio dei permessi. È stato inoltre chiesto l'accertamento del diritto al rilascio dei permessi con decorrenza dalla data effettiva di rilascio e con scadenza nel termine successivo previsto.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La controversia riguarda il rinnovo di permessi di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 286/1998. In tale materia, l'art. 30, comma 6, attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai provvedimenti concernenti il permesso di soggiorno per motivi familiari e, più in generale, alla tutela del diritto all'unità familiare. La devoluzione al giudice ordinario opera anche per le controversie concernenti il rinnovo del titolo, senza distinzione rispetto al primo rilascio e senza degradazione del diritto soggettivo all'unità familiare a interesse legittimo. Il TAR ha quindi declinato la giurisdizione, precisando che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., sono salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio viene riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze già maturate. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    «ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, tutte le controversie riguardanti i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario»

    La norma è interpretata in senso ampio: tutte le controversie relative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché gli altri provvedimenti amministrativi incidenti sul diritto all'unità familiare, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Non rileva la distinzione tra primo rilascio e rinnovo.

  • art. 21-bis l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale parametro di legittimità della decorrenza del permesso, ma il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    «quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato»

    La riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti.

  • art. 73, ultimo comma, c.p.a.

    È stato richiamato in relazione all'avviso alle parti circa il possibile rilievo officioso del difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché attengono al diritto soggettivo all'unità familiare.
  • La giurisdizione ordinaria prevista dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 opera sia per il primo rilascio sia per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari; il rinnovo non comporta la degradazione del diritto all'unità familiare a interesse legittimo.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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