Ordinanza n. 517/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo nr. 42/2023 relativo al giudizio iscritto al nr. 2286/2022 rg emesso dal Tribunale di Crotone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone oggetto di domanda di ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone. Ai fini della prova della notificazione del ricorso introduttivo, ha depositato un certificato formato ai sensi dell’art. 3-ter, comma 2, della legge n. 53/1994. Il TAR ha rilevato che tale modalità di notificazione, in base all’incipit dell’art. 3-ter, comma 1, della legge n. 53/1994, è prevista esclusivamente per gli atti giudiziari in materia civile e per gli atti stragiudiziali, mentre il ricorso per ottemperanza è un atto giudiziario in materia amministrativa. La ricorrente ha quindi utilizzato una modalità di notificazione non ammissibile, con conseguente nullità della notifica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato nulla la notificazione del ricorso introduttivo, ritenendo non utilizzabile per un ricorso amministrativo la modalità di notificazione prevista dall’art. 3-ter della legge n. 53/1994 per gli atti giudiziari civili e gli atti stragiudiziali. In applicazione della disciplina processuale sulla rinnovazione della notificazione nulla, ha assegnato alla parte ricorrente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso, in modalità telematica o analogica. Il giudizio non è stato definito nel merito ed è stata fissata la successiva camera di consiglio per il 1° luglio 2026.
Norme richiamate
art. 3-ter, comma 1, l. 53/1994
atti giudiziari in materia civile e atti stragiudiziali
La modalità di notificazione disciplinata dalla disposizione è ritenuta applicabile soltanto agli atti giudiziari in materia civile e agli atti stragiudiziali, non al ricorso per ottemperanza, che è un atto giudiziario in materia amministrativa.
art. 3-ter, comma 2, l. 53/1994
La certificazione depositata dalla ricorrente ai fini della prova della notificazione non è idonea a rendere ammissibile la modalità di notifica utilizzata per un ricorso amministrativo.
Massime di principio
- La modalità di notificazione prevista dall’art. 3-ter della legge n. 53/1994, secondo la sua formulazione riferita agli atti giudiziari in materia civile e agli atti stragiudiziali, non è utilizzabile per la notificazione di un ricorso giurisdizionale amministrativo.
- La notificazione nulla del ricorso introduttivo non comporta la definizione immediata del giudizio quando sia possibile la rinnovazione: il giudice deve assegnare alla parte interessata un termine perentorio per rinnovare la notificazione secondo modalità ammissibili e fissare la prosecuzione della causa.
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