Cassazione Penale, Sentenza n. 22697/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione denunciava: 1) errata applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000 (aumento di 1/3 dei termini di prescrizione per i reati tributari) nella determinazione della prescrizione dei due reati contestati (sostenendo che la novella della legge n. 148/2011 sarebbe entrata in vigore il 1° ottobre 2011 e quindi non applicabile ad entrambi i fatti); 2) errata applicazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 e delle regole sulla confisca per equivalente, deducendo che la confisca disposta in primo grado (e confermata in parte) non poteva sopravvivere alla declaratoria di estinzione per prescrizione di uno dei reati e doveva essere rideterminata sottraendo il profitto riferibile al reato estinto.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato: ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, confermando che la novella introdotta dalla legge n. 148/2011 si applica solo ai fatti commessi dal 17 settembre 2011 in poi; di conseguenza il reato del 4 ottobre 2010 è stato considerato estinto per prescrizione, mentre il reato del 30 settembre 2011 non lo è (termine prescrizionale decennale, esteso anche per la sospensione Covid). È invece fondato il secondo motivo: la confisca per equivalente è misura afflittiva e riguarda solo i profitti relativi ai reati per i quali è accertata e confermata la responsabilità penale; la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di merito che aveva disposto la confisca nell'ammontare complessivo di euro 189.559,00 e ha imposto che la confisca sia limitata al profitto relativo al solo reato rimasto nella condanna (euro 102.505,00). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
La fattispecie di reato considerata (dichiarazione fraudolenta) è reato istantaneo; il momento consumativo coincide con la presentazione/trasmissione della dichiarazione dei redditi.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis
Introduzione di un termine prescrizionale aumentato di 1/3 per i reati tributari; è norma sostanziale e si applica ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (quindi non retroattiva).
legge n. 148 del 2011 (conversione del d.l. n. 138/2011)
"le norme di cui al comma 36-viciessemel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
La legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (G.U. 16/9/2011), perciò la disciplina più gravosa sui termini di prescrizione si applica ai fatti commessi dal 17/9/2011 in avanti.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La norma oggetto di censura è stata evocata dal ricorrente ma la Corte ha deciso sul tema della confisca per equivalente con base nella natura afflittiva della misura: la confisca per equivalente non può operare in relazione a reati estinti per prescrizione.
art. 578-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, 31/01/2023, n. 4145) che ha qualificato come avente natura anche sostanziale alcune disposizioni processuali in tema di confisca per equivalente, rendendone inapplicabile l'effetto retroattivo rispetto a fatti anteriori all'entrata in vigore.
normativa emergenziale relativa alla sospensione dei termini per la pandemia da Covid-19
La sospensione dei termini prevista durante la fase pandemica ha determinato l'allungamento dei termini prescrizionali applicabili al fatto del 30/9/2011, facendo sì che la prescrizione non fosse maturata alla data della sentenza d'appello (25/11/2021).
Massime di principio
- Per i reati istantanei (es. dichiarazione fraudolenta) il dies a quo della prescrizione è la data dell'atto consumativo (es. presentazione della dichiarazione).
- Le modifiche legislative che aggravano la disciplina della prescrizione sono in linea generale norme sostanziali e si applicano solo ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della norma di conversione: è quindi essenziale verificare la data precisa di pubblicazione/entrata in vigore.
- La confisca per equivalente ha natura afflittiva: non può essere mantenuta, per la parte riferibile a un reato estinto per prescrizione, e il giudice di appello (o di cassazione) deve limitare l'ablazione ai profitti relativi ai reati per i quali sussiste una condanna.
- In presenza di più reati unificati per continuazione, ogni reato conserva autonomia processuale: l'accoglimento dell'impugnazione con riferimento a uno solo non riapre automaticamente il rapporto processuale per gli altri reati per i quali l'impugnazione fosse inammissibile o infondata.
- Occorre tenere conto di eventuali sospensioni straordinarie dei termini (es. norme emergenziali per il Covid-19) nel calcolo dei termini prescrizionali.
- Prima di applicare disposizioni introdotte successivamente al fatto occorre verificare la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) sulla natura sostanziale o processuale della norma, perché ciò condiziona la retroattività e l'applicabilità.
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