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Sentenza

Sentenza n. 4704/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 00984/2024, resa tra le parti, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Richiesta di annullamento: a) della nota del Comune di Anzio prot. n. 57926 del 15/12/2011, con cui il Dirigente dell'Ufficio Condono Edilizio ha negato il rilascio dell'istanza ex art. 32 del D.L. 30/9/2003 n. 269 prot. 28864 del 01/07/2004, in relazione a un ampliamento di ca. 26 mq. realizzato sull'immobile sito in Via Ardeatina, n. 76, loc. Anzio Colonia; b) del parere paesistico in sanatoria, di estremi ignoti, emesso dal Comune di Anzio in virtù dei poteri di sub-delega conferitigli dalla Regione Lazio con Determinazione n. 8190 del 19.4.2010; c) di ogni altro atto connesso a quello impugnato. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da COMUNE DI ANZIO il 19\8\2024 : Riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda stralcio, n. 984 del 19 gennaio 2024, nella parte in cui statuisce che <<il vincolo opposto risulta essere stato posto in sede di redazione del PTPR della Regione Lazio (risalente – come noto – al 2007)>> in tal modo respingendo l’eccezione di merito del Comune di Anzio secondo cui il vincolo paesaggistico è stato invece istituito con il d.m. 21 ottobre 1954.

Giustizia amministrativa202404308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio per l’ampliamento di circa 26-27 mq di un immobile sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico, unitamente al parere paesistico presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato il diniego comunale del condono richiesto ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e della disciplina regionale per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; difetto di motivazione e di istruttoria per mancata puntuale individuazione del vincolo paesaggistico e mancata esplicitazione delle ragioni di incompatibilità dell’intervento; erronea qualificazione dell’area come soggetta a vincolo ostativo o a inedificabilità; travisamento dei presupposti relativi alla natura paesaggistica dell’area; erronea applicazione degli artt. 2 e 3 l.r. Lazio n. 12/2004 e dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, poiché l’opera e la domanda di condono sarebbero anteriori alla legge regionale e al PTPR del 2007; formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine previsto dalla normativa sul condono. Il Comune ha proposto appello incidentale contro il capo della sentenza che aveva individuato nel PTPR del 2007 l’origine del vincolo, sostenendo che il vincolo paesaggistico derivasse già dal d.m. 21 ottobre 1954.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, compensando le spese per soccombenza reciproca. La decisione è fondata anzitutto sull’assenza dei presupposti sostanziali del condono: l’intervento consisteva in un ampliamento con aumento di superficie e volume, qualificato come abuso maggiore di tipologia 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003. In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il terzo condono consente soltanto opere di minore rilevanza, riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6, previo parere favorevole dell’autorità competente e nel rispetto degli strumenti urbanistici; gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3 restano insanabili anche in presenza di vincolo relativo e di conformità urbanistica. Il vincolo rilevante era già quello apposto con d.m. 21 ottobre 1954 e successivamente recepito nel PTPR; la sua anteriorità rispetto all’abuso rendeva comunque ostativa la disciplina del condono. L’appello incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare un mero argomento giuridico della sentenza, mentre la sussistenza del vincolo doveva essere valutata sulla base degli atti impugnati e degli elementi istruttori. La censura sul mancato preavviso di rigetto è stata respinta poiché il diniego di condono ha natura vincolata e l’esito non avrebbe potuto essere diverso. Sono state inoltre respinte le doglianze sulla mancata puntuale descrizione del vincolo, poiché la sua esistenza e anteriorità risultavano dagli atti; sulla disciplina regionale, poiché la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la previsione regionale più restrittiva; e sul silenzio-assenso, che non può formarsi per il solo decorso del termine, in assenza dei requisiti sostanziali per la sanatoria, incluso il mancato contrasto con i vincoli di inedificabilità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Il testo riporta il riferimento all’art. 32, comma 27, lett. d), e alle tipologie dell’Allegato 1.

    Nel terzo condono, le opere abusive realizzate in area vincolata sono sanabili soltanto se rientrano nelle tipologie minori 4, 5 e 6, sono conformi agli strumenti urbanistici ed è acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo; gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3 non sono condonabili.

  • art. 32, commi 26, 27 e 37, d.l. n. 269/2003

    Il testo richiama il comma 37 in relazione al silenzio-assenso.

    Il decorso del termine non determina il silenzio-assenso se non risultano integrati tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la sanatoria.

  • artt. 2 e 3 l.r. Lazio n. 12/2004

    Il testo richiama l’art. 3, comma 1, lett. b), e gli artt. 2 e 3.

    La disciplina regionale laziale può restringere, senza ampliare, l’ambito del condono statale e precludere la sanatoria in presenza di vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o archeologici.

  • art. 6, commi 2 e 3, l.r. Lazio n. 12/2004

    Il testo richiama il comma 2 per il preavviso di rigetto e il comma 3 per il silenzio-assenso.

    Le garanzie procedimentali e il silenzio-assenso nella materia del condono non superano la mancanza dei presupposti sostanziali per la sanatoria.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il testo richiama il preavviso di rigetto.

    Il preavviso non è necessario, o comunque la sua omissione non è invalidante, quando il procedimento conduce necessariamente a un diniego vincolato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 142 d.lgs. n. 42/2004

    Il testo richiama la disposizione in relazione ai vincoli paesaggistici imposti ex lege.

    La controversia richiama la distinzione tra vincoli paesaggistici ex lege e vincoli istituiti con specifico provvedimento amministrativo; il diniego è stato comunque ritenuto fondato sul vincolo del 1954.

  • d.m. 21 ottobre 1954

    Dichiarazioni di notevole interesse pubblico della fascia costiera Ostia, Anzio, Nettuno, sita nell’ambito dei comuni di Roma, Anzio, Pomezia e Nettuno.

    Il vincolo paesaggistico risultava già apposto prima della realizzazione dell’abuso e costituiva elemento ostativo al condono dell’ampliamento.

  • art. 112 c.p.c.

    Il testo richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

    Il giudice non deve esaminare separatamente gli argomenti non rilevanti o comunque inidonei a modificare l’esito, quando le questioni decisive siano state esaminate.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Il testo richiama la memoria depositata dal Comune ai sensi della disposizione.

    La norma è richiamata in relazione alle difese dell’appellato; il provvedimento non enuncia una specifica regola ulteriore.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili esclusivamente se riconducibili alle tipologie minori di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, conformi agli strumenti urbanistici e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo; gli ampliamenti con aumento di superficie o volume, riconducibili alle tipologie 1, 2 o 3 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, non sono condonabili.
  • La preesistenza del vincolo paesaggistico rispetto alla realizzazione dell’abuso preclude il condono degli abusi maggiori, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo dell’inedificabilità e dalla conformità urbanistica dell’intervento.
  • Nel procedimento di condono edilizio, il diniego ha natura vincolata; pertanto, l’omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità del provvedimento quando, per la carenza dei presupposti sostanziali, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il silenzio-assenso in materia di condono edilizio non si forma per il solo decorso del termine previsto dalla legge, poiché è necessaria la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi della sanatoria, compresa l’assenza di contrasto dell’opera con vincoli di inedificabilità.
  • Nel regime del terzo condono, la presenza di un vincolo paesaggistico o archeologico anteriore all’opera e, comunque, alla domanda di condono preclude a priori la sanabilità degli abusi di tipologia 1, 2 e 3; tale preclusione può essere rilevata anche quando il provvedimento non descriva puntualmente il vincolo, purché la sua esistenza e anteriorità risultino dagli atti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidanti

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