Cassazione Penale, Sentenza n. 8157/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione degli artt. 274, 275 comma 3 e 125 comma 3 c.p.p., sostenendo che il Tribunale abbia valutato in modo "atomistico" le circostanze favorevoli alla richiesta: a) le condizioni di salute a supporto della richiesta non preesistevano all'attività delittuosa; b) altri coimputati hanno ottenuto misure meno afflittive; c) il ricorrente ha contribuito alla definizione del procedimento con la scelta del rito abbreviato, che avrebbe impedito il decorso dei termini massimi di custodia cautelare.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene legittima la decisione del Tribunale che ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilievo: il ricorrente è accusato e condannato in primo grado come promotore di una associazione finalizzata all'importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e presenta numerosi precedenti specifici. La Corte conferma che sussiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 e che le condizioni di salute denunciate risultano essere preesistenti e non incompatibili con il regime carcerario. Rileva inoltre che la scelta del rito abbreviato e il fatto che altri coimputati abbiano misure diverse non superano la valutazione di indispensabilità della custodia. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74, D.P.R. n. 309/1990
Rilevato come reato-chiave per la misura cautelare: la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti comporta una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, specie se associata a ruolo di promotore o capo e a condanna in primo grado.
art. 274 c.p.p.
Richiamato in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte conferma che per talune ipotesi (es. art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Riguarda i criteri e le forme di applicazione delle misure cautelari: la norma è stata richiamata in riferimento alla necessità di valutare l'adeguatezza e l'indispensabilità della custodia in carcere, valutazione che il Tribunale ha correttamente svolto.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Richiamato con riferimento al regime delle misure cautelari e alle relative pronunce: la Corte ha ritenuto che non siano stati forniti elementi nuovi o specifici idonei a superare la valutazione di indispensabilità della custodia in carcere.
Massime di principio
- Quando il reato contestato è quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), il giudice può ritenere la custodia in carcere presumibilmente adeguata; per superare tale presunzione servono elementi specifici e non generici.
- La gravità dei fatti, il ruolo dell'imputato nell'organizzazione e la sua capacità criminale sono elementi che legittimano la valutazione di "eccezionali" esigenze cautelari e possono giustificare il mantenimento della custodia in carcere.
- La mera allegazione di condizioni di salute non è sufficiente: occorre dimostrare la loro incompatibilità con il regime carcerario e che tali condizioni non siano preesistenti all'attività delittuosa o, se preesistenti, che rendano effettivamente inattuabile la detenzione.
- Il fatto che altri coimputati abbiano ottenuto misure meno afflittive non è decisivo: le esigenze cautelari si valutano singolarmente in rapporto al ruolo e alle condotte del singolo indagato.
- La scelta di avvalersi del rito abbreviato o altri atti collaborativi non incide automaticamente sulla sussistenza delle esigenze cautelari e, di per sé, non dimostra resipiscenza né idoneità a rendere non necessaria la custodia in carcere.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre proporre ricorso non meramente assertivo ma documentato con elementi nuovi e specifici che mettano in discussione la valutazione di indispensabilità della misura.
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