Cassazione Penale, Sentenza n. 15137/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 24/09/2019 che, in riforma del Tribunale di Como, ha dichiarato il non doversi procedere per prescrizione rispetto al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) relativo a esportazioni illecite di materiali a duplice uso verso l'Iran, pronunciando tale estinzione ai sensi dell'art. 469 c.p.p. su richiesta del Procuratore Generale senza fissare udienza camerale e senza dare avviso agli imputati. I ricorrenti deducono violazione di legge per omissione di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (sostengono che mancava la pluralità dei delitti-fine necessaria per il reato associativo, essendo contestata in realtà una unica esportazione oggetto di capi per i quali già interveniva prescrizione o proscioglimento) e violazione di norme procedurali per la mancata celebrazione dell'udienza e mancata comunicazione ex art. 469 e 127 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata notificazione e al mancato contraddittorio in sede di camera di consiglio ex art. 469 c.p.p., dichiarando che la pronuncia di estinzione per prescrizione pronunciata in assenza del contraddittorio determina la nullità assoluta della decisione. Richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata per violazione del contraddittorio; nella parte motivazionale la Corte dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il prosieguo del procedimento e la fissazione di apposita udienza con notifica alle parti. Il dispositivo finale recita comunque "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata" (il corpo della decisione, tuttavia, indica il necessario prosieguo davanti alla Corte d'Appello con fissazione di udienza e notifica).
Norme richiamate
art. 469 cod. proc. pen.
La norma che consente al giudice di dichiarare il non doversi procedere predibattimentale non può essere applicata in appello senza garantire il contraddittorio; in appello la pronuncia predibattimentale senza avviso alle parti determina nullità assoluta.
art. 416 cod. pen.
Definisce il reato di associazione per delinquere; la sua sussistenza richiede, tra l'altro, la pluralità dei delitti-fine programmati dal sodalizio, elemento di fatto che va accertato nel merito con pieno contraddittorio.
art. 25 legge 9 luglio 1990 n. 185
Norma nazionale sul controllo dell'esportazione di materiale d'armamento; è stata richiamata per qualificare il divieto di esportazione verso l'Iran.
art. 16 d.lgs. 9 aprile 2003 n. 96
Disciplina le esportazioni di materiali a duplice uso; è stata invocata per gli illeciti di contrattazione ed esportazione verso l'Iran.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità; tale dichiarazione presuppone comunque l'esercizio della giurisdizione con pienezza del contraddittorio.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La sua interpretazione precedente impediva la cassazione dei giudizi di appello che dichiaravano la prescrizione in fase predibattimentale senza contraddittorio; la Corte Costituzionale (sent. n. 111/2022) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte interpretata in tal senso.
artt. 3, 24, 111 Cost.
Principi costituzionali invocati: parità di accesso alla tutela (art. 24) e garanzie del giusto processo (art. 111), oltre al principio di uguaglianza e non discriminazione (art. 3) nella valutazione dell'impatto delle norme procedurali.
art. 127 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di dare avviso della udienza camerale alle parti; la violazione incide sul diritto di difesa e sul contraddittorio.
artt. 598, 599, 601 cod. proc. pen.
Norme sul giudizio d'appello e sulle pronunce dibattimentali/predibattimentali; la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la pronuncia predibattimentale di proscioglimento non sia ammessa in appello senza chiari riferimenti e garanzie di contraddittorio.
art. 587 cod. proc. pen.
Prevede che le decisioni della Suprema Corte su questioni non esclusivamente personali giochino utilmente anche per gli altri coimputati; qui è richiamato per estendere il beneficio del motivo favorevole a entrambi i ricorrenti.
Corte Costituzionale, sentenza n. 111 del 9/05/2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, c.p.p., nella parte in cui impediva la cassazione di sentenze di appello che avevano dichiarato la prescrizione in fase predibattimentale senza contraddittorio; questa pronuncia ha inciso sulla valutazione della legittimità del provvedimento impugnato.
Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)
Giurisprudenza di legittimità che afferma che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 c.p.p. salvo osservare il pieno contraddittorio; la decisione resa senza contraddittorio è nulla, salvo il caso di corretta identificazione della prescrizione che possa prevalere.
Massime di principio
- In appello non è ammissibile dichiarare il non doversi procedere per prescrizione senza fissare udienza camerale e dare regolare avviso alle parti: la mancanza di contraddittorio determina nullità della decisione.
- Dove la decisione di appello estingue il reato per prescrizione in fase predibattimentale, il ricorso per cassazione non può essere dichiarato automaticamente inammissibile per presunta carenza di interesse: la Corte Costituzionale n.111/2022 ha corretto tale interpretazione.
- Per il reato di associazione per delinquere è essenziale accertare la pluralità dei delitti-fine; se il fatto contestato è in realtà un'unica condotta il giudice deve valutare la sussistenza dell'elemento materiale dell'associazione nel pieno contraddittorio.
- La nullità derivante dall'omessa notifica dell'udienza camerale è grave e rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione, e può condurre all'annullamento della sentenza impugnata.
- In casi simili la Corte può annullare la decisione impugnata e disporre il prosieguo del giudizio in sede di appello con fissazione di udienza e notifica alle parti, per garantire il diritto di difesa.
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