Cassazione Civile, Ordinanza n. 16018/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di factoring stipulato tra una società poi fallita e una società di factoring, connesso all'apertura di un conto corrente speciale e alla previsione di anticipazioni sui crediti ceduti. Il curatore del fallimento della società cedente agì per il risarcimento dei danni, deducendo che il factor aveva illegittimamente rifiutato di onorare un assegno tratto sulla provvista del rapporto e aveva poi esercitato il recesso senza giusta causa e senza il preavviso contrattualmente previsto, con conseguente aggravamento del dissesto della società. Nel giudizio si erano inserite anche ulteriori domande e posizioni processuali, ma nel ricorso per cassazione l’istituto di credito, succeduto alle originarie società convenute, ha contestato soprattutto: 1) che il giudice di rinvio avesse travisato l’effetto della precedente cassazione, ritenendo accertato l’inadempimento; 2) l’interpretazione del contratto di factoring, sostenendo che le anticipazioni non fossero obbligatorie e che il recesso fosse legittimo; 3) l’irrilevanza di sentenze che avrebbero dimostrato la preesistenza del dissesto della società fallita; 4) la valutazione delle prove e della c.t.u. circa la capienza della provvista e la correttezza del comportamento bancario; 5) la liquidazione equitativa del danno, ritenuta priva di adeguata motivazione e non supportata da una nuova valutazione dei fatti nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo; ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo; ha invece accolto il settimo motivo, ritenendo fondata la censura sulla liquidazione del danno e sul mancato esame delle specifiche contestazioni già proposte in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. In sintesi, è stata confermata la sostanziale responsabilità della banca sul piano dell’an e del nesso causale, ma la causa è stata riaperta sul solo tema della quantificazione del danno.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti e ai principi fissati dalla sentenza di cassazione, ma può riesaminare i fatti nei limiti del decisum rescindente
art. 394 c.p.c.
nel giudizio di rinvio non si introduce un nuovo giudizio di merito, ma una fase rescissoria autonoma nei confini segnati dalla cassazione
art. 1362 c.c.
l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione viziata
artt. 1362 e ss. c.c.
l'interpretazione deve essere organica e sistematica, non meramente letterale, specie in presenza di un contratto complesso come il factoring
art. 1341 c.c.
una clausola che attribuisca una facoltà di recesso ad nutum, se vessatoria, richiede specifica approvazione per essere efficace
art. 1342 c.c.
richiamato in relazione alla necessità di specifica approvazione delle clausole vessatorie nei contratti predisposti
art. 2909 c.c.
l'efficacia del giudicato va valutata in relazione all'oggetto del giudizio e non può essere estesa a questioni non coincidenti
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova del danno e del nesso causale
artt. 115 e 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo nei casi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte o disattenda le regole legali di valutazione della prova
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si pronunci su un capo autonomo della domanda o dell'eccezione
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la motivazione è censurabile solo se inesistente, meramente apparente, perplessa o radicalmente contraddittoria
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve riesaminare la controversia nei limiti fissati dalla sentenza di cassazione, senza che la sentenza di primo grado "riviva" automaticamente; la rinnovazione dell'accertamento di merito è possibile entro il perimetro rescissorio.
- L'interpretazione del contratto costituisce tipicamente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per motivazione logicamente viziata, non per la mera preferenza di una diversa lettura del testo negoziale.
- In un contratto complesso e sinallagmatico, come il factoring, le clausole devono essere lette in modo sistematico e coerente con la causa concreta del rapporto, evitando interpretazioni che trasformino una facoltà contrattuale in un arbitrio unilaterale o alterino l'equilibrio sinallagmatico.
- L'efficacia del giudicato esterno richiede identità del punto deciso e dell'oggetto del giudizio; accertamenti compiuti in controversie aventi diverso petitum o diversa causa petendi non sono automaticamente vincolanti in un giudizio successivo.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima solo se il giudice spiega le ragioni dell'impossibilità o difficoltà di una precisa quantificazione e dà conto dei fattori considerati; la parte che contesta il criterio deve poter misurarsi con specifiche ragioni di decisione, non con formule generiche.
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