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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10178/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (passeggero)

La controversia

Due passeggeri agirono per ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti a causa del ritardo di oltre ventiquattro ore di un volo internazionale Mosca-Bologna, seconda tratta di un viaggio di ritorno dalle Maldive. Dedussero di essere rimasti bloccati nello scalo intermedio per l'intero pomeriggio, poi trasferiti a spese del vettore in hotel, con divieto di usare i servizi della struttura e con fornitura soltanto di un cestino per la colazione e di poche bevande/alimenti. Il giudice di pace riconobbe una somma per compensazione pecuniaria e rimborso spese; il tribunale confermò la condanna, ma sulla base della Convenzione di Varsavia del 1929, ritenendo responsabile il vettore per il ritardo e riconoscendo sia il danno patrimoniale per le spese alimentari sia un danno non patrimoniale per i gravi disagi, in relazione alla lesione di diritti costituzionalmente tutelati. La compagnia aerea ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) dedusse la violazione delle norme sul trasporto sostenendo che il giudice d'appello avrebbe erroneamente negato l'esistenza e rilevanza di una clausola delle condizioni generali che escludeva l'obbligo di rispettare gli orari, lamentando anche la mancata considerazione della non contestazione e la difficoltà di produrre integralmente il contratto stipulato online; 2) contestò il nesso causale tra ritardo e spese per alimenti e bevande, sostenendo che tali esigenze sarebbero proprie dei viaggiatori in generale e non conseguenza del ritardo; 3) censurò il riconoscimento del danno non patrimoniale, assumendo che non bastassero l'inadempimento e la lesione astratta di diritti costituzionali senza una puntuale allegazione del pregiudizio; 4) contestò la liquidazione equitativa del danno, ritenendola priva dei presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto in sostanza a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e comunque privo di specifica indicazione degli atti rilevanti; inoltre ha osservato che, anche se provata, la clausola invocata sarebbe stata nulla ai sensi dell'art. 23 della Convenzione di Varsavia, che vieta le clausole di esonero o limitazione illegittima della responsabilità del vettore. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché la censura mirava a contestare in fatto la selezione delle conseguenze dannose e non la regola giuridica del nesso causale; ha comunque rilevato la logicità del collegamento tra ritardo e spese alimentari. Ha respinto il terzo motivo, affermando che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, ma anche per lesione grave di diritti inviolabili della persona, purché il pregiudizio sia allegato e provato: nella specie il tribunale aveva motivato adeguatamente sulla grave compressione della libertà di circolazione, di movimento e di comunicazione dei passeggeri, nonché sulla soglia di tollerabilità superata. Ha respinto il quarto motivo, ritenendo giustificata la liquidazione equitativa in presenza di un apprezzabile pregiudizio non patrimoniale. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2002 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non è la norma su cui la Corte fonda la decisione; la censura viene comunque ritenuta inammissibile perché mira a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 1678 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di contratto di trasporto.

  • art. 1681 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di responsabilità del vettore.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo con riferimento alla clausola delle condizioni generali di contratto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata per denunciare violazioni di legge; la Corte osserva che le censure, in più punti, sono in realtà dirette a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 1223 c.c.

    Applicato per il nesso causale e la risarcibilità delle conseguenze immediate e dirette del ritardo; il collegamento tra forzato trattenimento e spese alimentari è ritenuto coerente con la regolarità causale.

  • art. 2059 c.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato: il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge e anche in caso di lesione grave di diritti inviolabili della persona.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ritenuta corretta perché sorretta da elementi concreti idonei a dimostrare l'esistenza di un apprezzabile pregiudizio non patrimoniale.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la Corte ritiene legittimo il ricorso all'equità nella specie.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la mancata specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso fondava le censure.

  • Convenzione di Varsavia del 1929, art. 19

    "il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci"

    Introduce una presunzione di responsabilità del vettore per ritardo nel trasporto aereo.

  • Convenzione di Varsavia del 1929, art. 20

    La responsabilità del vettore è esclusa solo se prova di avere adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno o l'impossibilità di prenderle; la prova liberatoria coincide sostanzialmente con caso fortuito o forza maggiore.

  • Convenzione di Varsavia del 1929, art. 22

    Prevede un limite massimo del danno risarcibile, ma non criteri di liquidazione, rinviando alla legge nazionale del giudice.

  • Convenzione di Varsavia del 1929, art. 23, primo comma

    "ogni clausola tendente a esonerare il vettore dalla sua responsabilità od a stabilire un limite inferiore a quello fissato nella presente Convenzione, è nulla e di nessun effetto"

    La clausola contrattuale invocata per escludere l'obbligo di rispettare gli orari sarebbe comunque nulla e improduttiva di effetti.

  • art. 1218 c.c.

    La presunzione di responsabilità del vettore opera sul piano dell'imputabilità dell'inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    In assenza di disciplina speciale, si applicano i criteri ordinari di riparto dell'onere della prova.

  • artt. 13, 15 e 16 Cost.

    Sono richiamati per fondare la risarcibilità del danno non patrimoniale da compressione della libertà personale, di comunicazione e di circolazione.

  • art. 2 Cost.

    Evocato per affermare che il dovere di solidarietà impone di tollerare solo minime intrusioni nella sfera personale.

Massime di principio

  • Nel trasporto aereo internazionale, il ritardo del vettore integra una presunzione di responsabilità che può essere superata solo con la prova di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno o dell'impossibilità di adottarle; la prova liberatoria coincide in sostanza con caso fortuito o forza maggiore.
  • Le clausole contrattuali dirette a escludere o limitare la responsabilità del vettore oltre i limiti consentiti dalla Convenzione applicabile sono nulle e prive di effetto.
  • In tema di inadempimento contrattuale, il creditore deve provare il titolo del rapporto e allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento; spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento.
  • La censura in cassazione non può risolversi nella contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o della valutazione delle conseguenze fattuali del nesso causale, ma deve investire la regola giuridica applicata.
  • Le spese sostenute dal passeggero in conseguenza del ritardo possono essere risarcite quando appaiono conseguenza immediata e diretta del forzato trattenimento e risultino logicamente riconducibili alla situazione determinata dall'inadempimento.
  • Il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in presenza di reato, ma anche per lesione grave di diritti inviolabili della persona, purché il pregiudizio sia concreto, serio e non meramente bagatellare.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il giudice dia conto di elementi concreti che rendano apprezzabile l'esistenza e la gravità del pregiudizio da liquidare.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiContrattiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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