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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24214 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Divieto di nuove eccezioni in appello - Ambito applicativo - Interruzione della prescrizione - Esclusione - Ammissibilità in appello della deduzione e della produzione documentale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella esattoriale di Euro 98.267,72 sostenendo che il credito INVIM fosse ormai estinto per decadenza dell'Amministrazione e per prescrizione decennale. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, che l'Agenzia avesse prodotto soltanto in appello l'avviso di liquidazione notificato il 9 giugno 1999, ritenendo tale produzione una domanda o eccezione nuova e quindi inammissibile. Ha inoltre contestato la regolarità della notificazione dell'avviso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'allegazione dell'interruzione della prescrizione e della tempestiva notifica dell'avviso di liquidazione costituisce una mera difesa o eccezione in senso lato, non una nuova domanda o eccezione vietata dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. Pertanto, l'Amministrazione poteva dedurre il fatto e produrre la relativa documentazione anche in appello, ai sensi dell'art. 58, comma 2, dello stesso decreto. La Corte ha inoltre ritenuto rituale la notifica postale dell'avviso, risultando la raccomandata spedita il 9 giugno 1999 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 22 luglio 1999. Alcune contestazioni sulla notifica sono state dichiarate inammissibili perché formulate per la prima volta in Cassazione. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.500, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, commi 1 e 2

    Sono precluse in appello esclusivamente le eccezioni nuove, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e il conseguente ampliamento del tema della decisione.

    Il divieto riguarda le nuove domande e le eccezioni in senso stretto che modificano il fatto costitutivo della pretesa o ampliano il thema decidendum. Non impedisce invece mere difese o eccezioni improprie dirette a contestare le censure del contribuente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    Consente la produzione di nuovi documenti in appello secondo le modalità previste dalla disciplina del processo tributario; nel caso concreto ha legittimato la produzione dell'avviso di liquidazione e della documentazione relativa alla sua notifica.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 76 e 78

    L'avviso di liquidazione notificato entro il termine di decadenza esclude la decadenza dell'Ufficio; dalla notifica decorre il termine previsto per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14

    Sono fatti salvi i disposti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 26, 45 e seguenti e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.

    Per la notifica postale diretta degli avvisi tributari si applicano, in assenza di disposizioni speciali, le regole del servizio postale ordinario; non è necessaria una relata dell'agente postale con specifiche formalità proprie della notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Individua il motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Codice di procedura civile, art. 370, comma 1

    Richiamato per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate in Cassazione ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la deduzione in appello di un fatto volto a confutare un'eccezione del contribuente, come l'interruzione della prescrizione o la tempestiva notificazione dell'atto, non è necessariamente una nuova eccezione: può costituire una mera difesa ammissibile.
  • Il divieto di nuove eccezioni in appello opera soprattutto quando la nuova deduzione introduce fatti costitutivi diversi o amplia sostanzialmente l'oggetto della controversia; non opera per le contestazioni che restano interne al tema già individuato dal ricorso introduttivo.
  • La documentazione relativa a fatti già pertinenti alla controversia può, nei limiti della disciplina processuale applicabile, essere prodotta anche in appello.
  • L'interruzione della prescrizione è trattata come eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d'ufficio, purché il fatto interruttivo risulti da allegazioni o prove ritualmente acquisite al processo.
  • Le contestazioni sulla validità della notifica devono essere formulate tempestivamente nei gradi precedenti: non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
  • Per gli avvisi tributari notificati direttamente tramite posta, l'assenza di una relata contenente data, numero della raccomandata o firma dell'agente postale non determina automaticamente l'inesistenza della notifica, quando la documentazione postale dimostra la spedizione e la compiuta giacenza secondo le regole applicabili.

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