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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49205/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: a suo avviso il Tribunale avrebbe dato eccessivo peso all'inserimento in un sistema illecito operante all'estero e ai presunti collegamenti con soggetti apicali, senza considerare adeguatamente l'esclusione delle aggravanti (trasnazionalità e l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p.) e l'assenza di collegamenti con contesti mafiosi; inoltre non sarebbe stata valutata la risalenza temporale dei fatti (a partire dal 2016) e l'idoneità della misura alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che, alla luce delle sentenze di primo e secondo grado, ha qualificato l'imputato come soggetto di elevata "statura criminale" e ha ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di recidiva tenuto conto della gravità e modalità dei fatti, del contesto, della condanna e della situazione personale. La Corte ha affermato che l'esclusione di alcune aggravanti non è, di per sé, elemento idoneo a superare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., e ha ritenuto che il ricorso si limitasse a riproporre le stesse argomentazioni già valutate dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis; va valutata anche alla luce del tempo trascorso dalla commissione del reato e della concreta posizione dell'imputato rispetto alla capacità di reiterare reati della stessa natura.

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Elenca i delitti per i quali opera la presunzione di attualità delle esigenze cautelari richiamata dall'art. 275, comma 3.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che sanziona i delitti connessi al traffico di stupefacenti; nel contesto cautelare il coinvolgimento in associazioni finalizzate allo spaccio è valutato anche sulla base del ruolo e della 'statura' criminale dell'imputato.

  • art. 416-bis (e art. 416-bis.1 citato nella sentenza), c.p.

    Aggravanti connesse all'associazione mafiosa o a specifiche ipotesi aggravanti; l'esclusione di tali aggravanti non elimina automaticamente la valutazione negativa circa la pericolosità e il rischio di recidiva.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Rinvio procedurale per gli adempimenti a seguito della pronuncia di cassazione (esecuzione della decisione).

Massime di principio

  • La presunzione di attualità delle esigenze cautelari per i reati gravi elencati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. (richiamata dall'art. 275, comma 3) non è automaticamente superata dall'esclusione di singole aggravanti: occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino la perdita dell'attualità del pericolo.
  • Il mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti può attenuare la presunzione, ma non è di per sé determinante: i giudici valutano il complesso degli elementi (ruolo dell'imputato, gravità e modalità del reato, contesto, pronunce di condanna, ecc.).
  • Nelle ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) non si applicano automaticamente le regole di esperienza proprie dell'associazione di tipo mafioso; la prognosi di pericolosità è orientata alla possibilità di reiterazione di delitti della stessa 'professionalità' criminale.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive è necessario fornire elementi nuovi e concreti (es. prova di reale disimpegno dall'attività criminale, mutamento delle condizioni personali, stabilità di rapporti familiari/lavorativi, condizioni di salute) che permettano di superare la presunzione e di escludere il rischio di recidiva.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la riproposizione delle medesime argomentazioni già valutate dai giudici di merito, senza indicare errori specifici di diritto o carenze argomentative precise, rischia l'inammissibilità e l'affermazione della decisione impugnata.

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