Cassazione Civile, Ordinanza n. 03549/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non rivolto e notificato alla corretta parte processuale, cioè l'autorità che aveva emesso il decreto di espulsione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, osservando che il processo era esente dall'obbligo di pagamento del contributo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione contro un decreto di espulsione emesso dal prefetto. Nel ricorso il resistente indicato e notificato era il Ministero dell'interno. La Corte, richiamando un orientamento già consolidato, ha rilevato che l'impugnazione per cassazione del provvedimento emesso all'esito dell'opposizione al decreto prefettizio di espulsione deve essere proposta nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificata presso la stessa; perciò il ricorso proposto contro il Ministero dell'interno e notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115 del 2002
Non trova applicazione perché il processo è esente dall'obbligo di pagamento del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione a un decreto prefettizio di espulsione, la parte resistente deve coincidere con l'autorità che ha emanato il decreto impugnato, non con il Ministero dell'interno in via generica.
- La notificazione del ricorso deve essere eseguita presso la stessa autorità che ha emesso il decreto di espulsione; la notificazione al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura generale dello Stato è inidonea a instaurare correttamente il giudizio di legittimità.
- L'errata individuazione della parte intimata e della sede di notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
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