Cassazione Civile, Ordinanza n. 30507/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle esattoriali e a un avviso di addebito. In primo grado la CTP aveva ritenuto alcune cartelle regolarmente notificate e ne aveva annullate altre per vizi di notifica; la CTR, decidendo sugli appelli contrapposti, aveva invece accolto l'appello principale dell'Amministrazione, affermando la ritualità delle notifiche delle cartelle annullate, e aveva respinto l'appello incidentale del contribuente sulle altre cartelle. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: deduceva, anzitutto, la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla regolarità delle notifiche; contestava inoltre, con riferimento a una cartella residua, l'applicazione della prescrizione decennale, richiamando l'art. 2948 c.c. e una precedente pronuncia di legittimità. Gli altri motivi non sono esaminati nel merito perché assorbiti dall'accoglimento del primo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai capi della sentenza della CTR relativi alla motivazione sulle notifiche delle cartelle oggetto di appello principale e di due delle tre notifiche oggetto di appello incidentale, rilevando che la motivazione era meramente apparente e non consentiva di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice di merito. Ha invece rigettato il motivo sulla prescrizione, ritenendo corretta l'applicazione del termine decennale ai crediti erariali privi di un termine speciale. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché rivaluti la regolarità delle notifiche e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stata esclusa dal rinvio la cartella indicata in dispositivo come "n. 680000 finali".
Norme richiamate
art. 2948 c.c.
non è la norma applicabile ai crediti erariali di cui si discute, perché il termine prescrizionale decennale è quello generale dell'art. 2946 c.c. quando il tributo non ha una prescrizione speciale
art. 2946 c.c.
si applica ai crediti erariali per i quali non sia previsto un termine di prescrizione specifico, con conseguente termine ordinario di dieci anni
art. 2953 c.c.
il termine decennale previsto per l'actio iudicati opera solo per pretese definite con provvedimento giudiziale passato in giudicato, non per crediti tributari consolidatisi per mancata impugnazione di un atto amministrativo
art. 60 d.p.r. n. 600/1973
richiamato in tema di notificazione degli atti tributari, anche ai fini della necessità dell'avviso di deposito presso la casa comunale in caso di temporanea irreperibilità del destinatario
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è meramente apparente quando si limita a formule generiche o assertive che non consentono di comprendere, neppure per implicito, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- In materia di notificazioni degli atti tributari, quando ricorre la temporanea irreperibilità del destinatario, è necessario l'avviso di deposito presso la casa comunale; l'omissione di tale adempimento può integrare vizio della notificazione.
- Per i crediti erariali privi di un termine di prescrizione speciale si applica il termine ordinario decennale dell'art. 2946 c.c.; l'art. 2953 c.c. opera invece solo per crediti consacrati in un titolo giudiziale definitivo.
- Il consolidamento di un credito tributario per mancata impugnazione di un atto amministrativo non equivale, di per sé, a un giudicato idoneo a fondare l'applicazione dell'art. 2953 c.c.
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