Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30507/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle esattoriali e a un avviso di addebito. In primo grado la CTP aveva ritenuto alcune cartelle regolarmente notificate e ne aveva annullate altre per vizi di notifica; la CTR, decidendo sugli appelli contrapposti, aveva invece accolto l'appello principale dell'Amministrazione, affermando la ritualità delle notifiche delle cartelle annullate, e aveva respinto l'appello incidentale del contribuente sulle altre cartelle. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: deduceva, anzitutto, la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla regolarità delle notifiche; contestava inoltre, con riferimento a una cartella residua, l'applicazione della prescrizione decennale, richiamando l'art. 2948 c.c. e una precedente pronuncia di legittimità. Gli altri motivi non sono esaminati nel merito perché assorbiti dall'accoglimento del primo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai capi della sentenza della CTR relativi alla motivazione sulle notifiche delle cartelle oggetto di appello principale e di due delle tre notifiche oggetto di appello incidentale, rilevando che la motivazione era meramente apparente e non consentiva di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice di merito. Ha invece rigettato il motivo sulla prescrizione, ritenendo corretta l'applicazione del termine decennale ai crediti erariali privi di un termine speciale. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché rivaluti la regolarità delle notifiche e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stata esclusa dal rinvio la cartella indicata in dispositivo come "n. 680000 finali".

Norme richiamate

  • art. 2948 c.c.

    non è la norma applicabile ai crediti erariali di cui si discute, perché il termine prescrizionale decennale è quello generale dell'art. 2946 c.c. quando il tributo non ha una prescrizione speciale

  • art. 2946 c.c.

    si applica ai crediti erariali per i quali non sia previsto un termine di prescrizione specifico, con conseguente termine ordinario di dieci anni

  • art. 2953 c.c.

    il termine decennale previsto per l'actio iudicati opera solo per pretese definite con provvedimento giudiziale passato in giudicato, non per crediti tributari consolidatisi per mancata impugnazione di un atto amministrativo

  • art. 60 d.p.r. n. 600/1973

    richiamato in tema di notificazione degli atti tributari, anche ai fini della necessità dell'avviso di deposito presso la casa comunale in caso di temporanea irreperibilità del destinatario

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è meramente apparente quando si limita a formule generiche o assertive che non consentono di comprendere, neppure per implicito, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • In materia di notificazioni degli atti tributari, quando ricorre la temporanea irreperibilità del destinatario, è necessario l'avviso di deposito presso la casa comunale; l'omissione di tale adempimento può integrare vizio della notificazione.
  • Per i crediti erariali privi di un termine di prescrizione speciale si applica il termine ordinario decennale dell'art. 2946 c.c.; l'art. 2953 c.c. opera invece solo per crediti consacrati in un titolo giudiziale definitivo.
  • Il consolidamento di un credito tributario per mancata impugnazione di un atto amministrativo non equivale, di per sé, a un giudicato idoneo a fondare l'applicazione dell'art. 2953 c.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.