Sentenza n. 285/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro n. 1/2024 del 10.01.2024, depositata in data 02.02.2024, resa nel giudizio n. 911/2020 R.G., notificata in data 05.02.2024 e passata in giudicato, come da certificazione rilasciata in data 25.06.2024, con la quale è stata accolta la domanda proposta dall’odierna parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce e dichiarato il diritto della medesima “al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo di anni 13, mesi 2, giorni 27, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritenuta inesatta esecuzione della sentenza della Corte d’Appello relativa al riconoscimento dell’anzianità maturata nei servizi preruolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato della Corte d’Appello, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al computo, ai fini giuridici ed economici, di 13 anni, 2 mesi e 27 giorni di anzianità maturata nei servizi preruolo, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato il decreto con cui ha proceduto alla ricostruzione della carriera, riconoscendo un’anzianità complessiva di 14 anni, 2 mesi e 27 giorni. La ricorrente aveva sostenuto, nella memoria, che la sentenza avrebbe dovuto comportare anche il riconoscimento di ulteriori quattro anni ai fini economici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata. Il decreto amministrativo ha dato esecuzione alla sentenza riconoscendo un’anzianità superiore a quella espressamente indicata nel dispositivo. Il Collegio ha escluso che il giudizio di ottemperanza potesse essere utilizzato per integrare o estendere il contenuto della sentenza civile resa dal giudice del lavoro: quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice ordinario, il giudice amministrativo dell’ottemperanza svolge un’attività meramente esecutiva e non può modificarne o integrarne la portata. La richiesta di ulteriori quattro anni ai fini economici non risultava espressamente riconosciuta dalla sentenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la tempestiva esecuzione dell’Amministrazione, intervenuta il 5 agosto 2024, anche considerando il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il termine è stato considerato nel valutare la tempestività dell’esecuzione amministrativa e la conseguente compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi a dare esecuzione al contenuto del giudicato, senza poter integrare, interpretare estensivamente o modificare la sentenza civile oltre quanto da essa espressamente statuito.
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando l’amministrazione, nel corso del giudizio di ottemperanza, adotta gli atti necessari a soddisfare integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato.
- La richiesta di riconoscimento di ulteriori utilità non espressamente attribuite dalla sentenza posta in esecuzione non può essere accolta nel giudizio di ottemperanza, perché si tradurrebbe in un’inammissibile integrazione del giudicato.
- La tempestiva esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, valutata anche alla luce del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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