Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2145/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n. 169/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202303645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 169/2022, che aveva respinto il ricorso contro il permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso e contro il successivo diniego dell’istanza di annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio confinante, autorizzato mediante permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso e successivamente dichiarato dal Comune. L’appellante contestava, in primo luogo, il computo del piano seminterrato dell’edificio originario nella volumetria e nella superficie utile, sostenendo che la differenza di quota tra linea di spiccato ed estradosso del solaio fosse inferiore a 1,50 metri. Deduceva quindi la violazione dell’art. 37 delle NTA del PRG e dell’art. 3 del regolamento urbanistico provinciale, nonché difetto di istruttoria, travisamento e omessa o erronea motivazione. Gli ulteriori motivi, dipendenti dal medesimo presupposto, riguardavano: l’asserita utilizzazione di volumetria non conforme o abusiva per il calcolo dell’intervento e dei bonus volumetrici; l’erronea quantificazione della volumetria premiale; la violazione delle distanze dai confini e la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché ristrutturazione; la violazione della servitù tavolare di non edificazione entro 2,50 metri dal confine, con riferimento al garage interrato e ai muri di recinzione; la violazione della disciplina sulle fasce di rispetto ferroviarie. Con i motivi aggiunti l’appellante contestava inoltre il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, deducendo difetto di istruttoria, mancata partecipazione procedimentale e illegittimità della valutazione comunale. In appello veniva anche contestata l’utilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune ai sensi dell’art. 104 c.p.a. Il Consiglio di Stato disponeva una verificazione tecnica sul piano seminterrato e sulla sua computabilità ai fini volumetrici.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TRGA di Trento è stata integralmente confermata. La verificazione ha accertato che il piano seminterrato dell’edificio originario presentava, almeno in un punto, una differenza di quota superiore a 1,50 metri tra la linea di spiccato e l’estradosso del solaio superiore. Esso poteva quindi essere computato nella superficie utile rilevante per il calcolo dei volumi originari. Ne consegue che l’intervento non aveva determinato un incremento della volumetria fuori terra preesistente, con infondatezza dei primi tre motivi e delle censure sulle distanze, fondate sul diverso presupposto volumetrico. È stata inoltre confermata l’irrilevanza del garage interrato rispetto alla servitù convenzionale, riferita all’obbligo di mantenere la distanza di 2,50 metri per l’erezione del fabbricato; l’edificazione interrata non incideva pertanto sulla fascia oggetto della servitù. È stata confermata anche l’inapplicabilità della fascia di rispetto ferroviaria, poiché il binario adiacente era un binario cieco dismesso nel 1952 e non rientrava tra le ferrovie destinate al servizio pubblico cui si riferiscono gli artt. 1 e 49 del d.P.R. 753/1990. Il testo della decisione conclude richiamando il corretto rigetto del sesto motivo, concernente l’autotutela e la fascia ferroviaria, senza accogliere le contestazioni dell’appellante sul procedimento di annullamento. Le spese sono state poste a carico dell’appellante: euro 3.000 in favore del Comune e ulteriori euro 2.000 in favore del verificatore.

Norme richiamate

  • art. 3 del regolamento urbanistico provinciale di Trento

    detto piano seminterrato può essere computato nella superficie utile al calcolo dei volumi originari dell’edificio

    Il piano seminterrato è computabile ai fini volumetrici quando presenta, almeno in un punto, una differenza di quota superiore a 1,50 metri tra la linea di spiccato e l’estradosso del solaio superiore.

  • art. 37 NTA del PRG del Comune di Trento

    La disposizione è stata ritenuta non violata perché l’intervento non determinava un incremento della volumetria fuori terra preesistente.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la verificazione tecnica disposta dal giudice d’appello.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la verificazione tecnica disposta dal giudice d’appello.

  • art. 49 d.P.R. 753/1990

    lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia

    La fascia di rispetto di trenta metri si applica ai tracciati delle ferrovie destinate al servizio pubblico; non trova applicazione rispetto a un binario cieco dismesso nel 1952.

  • art. 1 d.P.R. 753/1990

    ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o in regime di concessione

    Delimita l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina sulle fasce di rispetto ferroviarie, non applicabile al binario dismesso oggetto della controversia.

  • art. 104 c.p.a.

    Richiamato dall’appellante per contestare l’ammissibilità della documentazione prodotta in appello; la contestazione non ha inciso sull’esito del giudizio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato nel motivo relativo al rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela; la censura è stata ritenuta infondata.

Massime di principio

  • Ai fini del computo della superficie utile e dei volumi originari, un piano seminterrato può essere incluso quando presenti, almeno in un punto, una differenza di quota superiore a 1,50 metri tra la linea di spiccato e l’estradosso del solaio superiore.
  • Quando è accertato che il piano seminterrato era già computabile nella volumetria dell’edificio originario, la sua inclusione nel calcolo dell’intervento di demolizione e ricostruzione non integra, di per sé, un incremento della volumetria fuori terra preesistente.
  • Una servitù convenzionale che imponga una distanza dal confine per l’erezione del fabbricato non si estende automaticamente alle opere interrate, se dal titolo costitutivo e dal suo contenuto non emerge un divieto riferibile anche ai manufatti sotterranei.
  • La fascia di rispetto ferroviaria prevista dal d.P.R. 753/1990 presuppone che l’opera ferroviaria rientri nell’ambito delle ferrovie destinate al servizio pubblico previsto dalla disciplina; essa non si applica a un binario cieco definitivamente dismesso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.