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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8630/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'omessa o insufficiente motivazione della Corte di appello in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. In particolare, il ricorrente aveva indicato fatti specifici a sostegno della riduzione della responsabilità: si era costituito dopo l'ordinanza di custodia, era stato assunto a tempo indeterminato come tecnico informatico, i precedenti penali risalivano al 2008 e al 2012 e aveva cambiato vita. Pur avendo la Corte d'appello escluso la recidiva e rideterminato la pena per il reato ex art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990, avrebbe omesso di esprimersi sulla doglianza relativa alle attenuanti generiche, non dando risposta ai punti specifici sollevati in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il motivo d'appello e il motivo di cassazione devono essere specifici e confrontarsi con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che l'appellante avesse svolto rilievi specifici sulla concessione delle attenuanti generiche e che la Corte d'appello fosse rimasta silente su tale questione. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio relativo alla concessione delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma sostanziale che punisce il traffico illecito di sostanze stupefacenti; nella sentenza è la fattispecie per la quale è stata inflitta la pena poi rideterminata in appello.

  • Codice di procedura penale, artt. 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett. c), 597, comma 1

    Richiamati per il principio procedurale in tema di motivazione dei mezzi di impugnazione: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato affinché il giudice d'impugnazione possa sindacare la decisione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli); Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 (Dulan); Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997 (La Legname)

    Precedenti richiamati per specificare: a) l'esigenza di specificità del motivo che contesti la motivazione del primo grado; b) la possibilità, in casi tipici, che il rigetto delle attenuanti sia desunto implicitamente da una motivazione adeguata, ma che tale deduzione non possa operare se la Corte d'appello è rimasta del tutto silente sul punto concreto sollevato.

Massime di principio

  • Le richieste di concessione delle attenuanti generiche devono essere formulate in modo specifico e devono confrontarsi con i passaggi della motivazione del giudice di merito; mere contestazioni generiche sono inefficaci.
  • La Corte d'appello è tenuta a rispondere in modo espresso alle doglianze rilevanti sollevate dall'imputato circa l'applicazione o meno delle attenuanti generiche; l'omissione di risposta può determinare l'annullamento per difetto di motivazione.
  • L'esclusione della recidiva e la rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello non sostituiscono automaticamente un'analisi esplicita sulle attenuanti generiche: se la decisione non evidenzia che la richiesta sia stata esaminata e respinta, la Cassazione può ritenere necessario un nuovo esame.
  • In cassazione è essenziale che il ricorrente indichi con chiarezza le ragioni di fatto o di diritto per le quali non condivide le valutazioni del giudice d'appello, al fine di permettere al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato.

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