Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01907/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari disposti dal GIP di Enna il 21/11/2017 per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (consegna di hashish). Il ricorrente deduceva che la condotta sarebbe dovuta essere sin dall'origine riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5 (fattispecie 'lieve') e che, se così fosse stato, non sarebbe stata applicata la misura cautelare; in alternativa richiamava l'art. 273, co. 2 c.p.p. (divieto di applicare la misura se sussiste causa di estinzione del reato, tra cui la sospensione condizionale della pena). Nel frattempo la misura cautelare era stata revocata (7/2/2018) e il procedimento si era concluso con sentenza del 6/3/2024 di "non doversi procedere" per prescrizione (riqualificazione nella fattispecie del comma 5 dell'art. 73). Il ricorso alla Corte di legittimità impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva rigettato la domanda di riparazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non ricorresse l'ipotesi dell'art. 314, comma 2, c.p.p., poiché non era intervenuta una decisione irrevocabile che avesse accertato che la misura cautelare fosse stata disposta o mantenuta "senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280". Inoltre la Corte ha osservato che la misura cautelare era compatibile, anche in relazione alla riqualificazione ex art. 73, comma 5, con i limiti edittali e che il proscioglimento per prescrizione non dà automaticamente diritto alla riparazione, salvo che la detenzione subita ecceda la pena astrattamente edittale o quella concretamente inflitta. È stato altresì sottolineato che il ricorrente ha scelto di avvalersi della prescrizione (anziché rinunciarvi per ottenere un proscioglimento nel merito utile alla riparazione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    riferimento al comma 2 secondo cui il diritto alla riparazione opera quando la misura è stata disposta o mantenuta "senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280"

    La Corte interpreta l'art. 314, comma 2, nel senso che è necessario un accertamento irrevocabile che la misura cautelare sia stata applicata o mantenuta in difetto dei presupposti di legge; non si considera sufficiente un proscioglimento per prescrizione, salvo i casi in cui emergano condizioni che dimostrino l'ingiustizia della detenzione sin dall'origine.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    richiamo alla riqualificazione nella previsione del comma 5

    La riqualificazione della condotta nella ipotesi del comma 5 non esclude automaticamente la legittimità della misura cautelare adottata in precedenza: la custodia poteva essere legittimamente disposta anche rispetto alla fattispecie così riqualificata, nei limiti edittali compatibili con la misura applicata.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    principio secondo cui la misura non deve essere applicata nel caso in cui sussista una causa di estinzione del reato

    L'esistenza di una causa estintiva (es. sospensione condizionale della pena) impedisce l'applicazione della misura solo se la causa è effettivamente esistente al momento dell'adozione della misura o si verifica nel corso della sua esecuzione; la mera prognosi sulla futura concedibilità della sospensione condizionale non legittima la riparazione.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    citato insieme all'art. 273 come presupposto di applicabilità della misura ai sensi dell'art. 314

    Richiamato quale norma tra quelle la cui insussistenza deve risultare per far sorgere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314, comma 2.

  • art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    motivi di doglianza invocati nel ricorso (vizi di motivazione e violazioni di norme procedurali)

    Sono le norme di codice che regolano i motivi di nullità o di impugnazione e che il ricorrente aveva richiamato: la Corte ha ritenuto che le censure non riguardassero l'ammissibilità del ricorso ai sensi di art. 314.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla valutazione delle cause di estinzione nel proscioglimento per prescrizione

    Il proscioglimento per prescrizione comporta comunque una valutazione (seppur limitata) di merito sulle cause di estinzione che può escludere l'ingiustizia della detenzione.

  • art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.

    menzione negativa: l'art. 314, comma 2, non richiama l'art. 275, comma 2-bis

    La Corte sottolinea che la prognosi sulla sospensione condizionale disciplinata da art. 275, comma 2-bis non è il parametro decisivo per la riparazione ex art. 314; conta l'esistenza effettiva della causa estintiva.

Massime di principio

  • Per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione è necessario dimostrare che la misura cautelare è stata disposta o mantenuta in palese difetto dei presupposti di legge, e ciò deve risultare da una decisione o accertamento idoneo e irrevocabile a incidere sulle condizioni di applicabilità della misura.
  • Il proscioglimento per prescrizione non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione: occorre verificare se la detenzione abbia ecceduto la pena astrattamente o concretamente irrogabile o se la valutazione di merito (anche se limitata) esclude l'ingiustizia della custodia.
  • La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave (es. art. 73, comma 5) non comporta di per sé che la misura cautelare fosse illegittima, se la normativa consente comunque la custodia nei limiti previsti.
  • La prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, formulata nella fase cautelare, non dà diritto di per sé alla riparazione: la sospensione condizionale diviene causa di estinzione rilevante solo quando si concretizza con la sentenza che sospende la pena.
  • Chi sceglie di avvalersi della prescrizione rinuncia in concreto alla possibilità di ottenere una pronuncia di proscioglimento nel merito che potrebbe agevolare la richiesta di riparazione; la scelta tra ottenere un esito penalmente favorevole e perseguire la riparazione è un'opzione strategica che può precludere l'azione risarcitoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.