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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9484/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per tre motivi: (1) nullità processuale per omessa fissazione di udienza in camera di consiglio e quindi assenza del contraddittorio e del difensore, con violazione delle norme procedurali a pena di nullità; (2) censura sull'errata ritenuta che la sospensione fosse stata concessa per la terza volta; (3) violazione degli artt. 168, comma 3, c.p. e 164 c.p. e vizio di motivazione, con richiamo al principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio concesso in violazione dell'art.164, comma 4, solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione, il quale deve essere acquisito per verifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: l'ordinanza impugnata è viziata da nullità assoluta perché la revoca è stata disposta senza fissare udienza in camera di consiglio, determinando l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore obbligatorio. Richiamata la giurisprudenza consolidata, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Fermo per un nuovo giudizio nel contraddittorio tra le parti. Gli altri motivi sono stati assorbiti dalla decisione sul vizio procedurale.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla sentenza di patteggiamento con la quale era stata originariamente applicata la sospensione condizionale della pena; utilizzata per contestualizzare l'origine del beneficio revocato.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, la disciplina prevista per tutti i procedimenti di esecuzione impone la fissazione dell'udienza in camera di consiglio: la mancata osservanza determina una nullità generale e assoluta del provvedimento di revoca, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 164 cod. pen.

    La norma disciplina i presupposti per la concessione della sospensione condizionale; la Corte richiama il principio che la revoca può essere disposta se il beneficio è stato concesso in violazione di questa norma, ma occorre valutare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

  • art. 168, comma 3, cod. pen.

    Richiamata in connessione con la possibilità di revoca del beneficio e con l'onere del giudice dell'esecuzione di accertare, tramite l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione, se le cause ostative fossero note al giudice che ha concesso la sospensione.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione richiede il rispetto delle formalità procedurali previste per i procedimenti esecutivi: la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e la presenza del condannato e del suo difensore sono obbligatorie; la loro omissione determina nullità assoluta.
  • La nullità per omessa udienza in camera di consiglio è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento e, se accertata, comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Prima di revocare il beneficio per violazioni sostanziali (es. cause ostative ai sensi dell'art.164), il giudice dell'esecuzione deve verificare se tali elementi fossero già documentalmente noti al giudice della cognizione, acquisendo il fascicolo del processo di merito quando necessario.
  • I motivi processuali di nullità possono assorbire le censure di merito: anche se fondati motivi di revoca esistono, la carenza procedurale può imporre l'annullamento indipendentemente dal merito della decisione impugnata.
  • In situazioni analoghe, la difesa può ottenere l'annullamento dell'atto di revoca basandosi su violazioni procedurali formali senza entrare immediatamente nel merito sostanziale della revoca.

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