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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03494/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la debenza di contributi alla Gestione separata per attività libero-professionale svolta da un soggetto obbligato all'iscrizione. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito contributivo per gli anni 2005 e 2008, assumendo come dies a quo rispettivamente il 18 giugno 2006 e il 18 giugno 2009, e considerando tardive le richieste di pagamento del 27 giugno 2011 e del 30 giugno 2014. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione e sulla disciplina dei versamenti contributivi, sostenendo che per l'anno 2008 il termine fosse slittato al 6 luglio 2009 in forza del D.P.C.M. 4 giugno 2009, con conseguente errore della sentenza impugnata nel far decorrere la prescrizione da una data anteriore; 2) violazione delle norme sulla sospensione della prescrizione, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso che l'omessa compilazione del quadro RR integrasse comportamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione. La Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che per i contributi della Gestione separata la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, per i contribuenti interessati, il D.P.C.M. 4 giugno 2009 aveva differito il termine al 6 luglio 2009; ha invece rigettato il secondo motivo limitatamente all'anno 2005, richiamando il principio secondo cui la mancata denuncia del reddito non equivale di per sé a occultamento doloso del debito né impedisce assolutamente i controlli dell'ente. Per l'anno 2008 il secondo motivo è risultato assorbito dall'accoglimento del primo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, cassando la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviando alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha riconosciuto che il termine di prescrizione per l'annualità 2008 non poteva essere computato dalla data ritenuta dalla Corte territoriale, poiché il versamento era stato differito al 6 luglio 2009 dal D.P.C.M. 4 giugno 2009. Quanto al profilo della sospensione della prescrizione per omessa compilazione del quadro RR, la Corte ha escluso che tale omissione integri automaticamente dolo ostativo alla prescrizione, con riferimento all'annualità 2005.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, che per i contributi coincide con la scadenza del termine di pagamento.

  • art. 2941 c.c.

    La sospensione della prescrizione richiede un impedimento giuridicamente rilevante; la mera omissione dichiarativa non integra automaticamente una causa sospensiva.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Disciplina l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e il relativo credito contributivo, il cui accertamento presuppone la produzione del reddito professionale.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi agli enti previdenziali sono effettuati negli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    Richiamato come norma sui termini di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, rilevante per la scadenza del contributo.

  • D.P.C.M. 4 giugno 2009

    art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b)

    Per i contribuenti interessati ha differito al 6 luglio 2009 il termine per i versamenti senza maggiorazione; la successiva finestra con maggiorazione non incide sulla scadenza utile ai fini della prescrizione perché presuppone l'avvenuta scadenza del debito.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati.

  • art. 18, comma 12, L. n. 98/2011

    Richiamato nel motivo sul dolo omissivo in relazione alla mancata compilazione del quadro RR e alla sospensione della prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è atto meramente dichiarativo e non presupposto costitutivo del credito.
  • Quando un provvedimento normativo differisce il termine di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, tale differimento incide anche sul dies a quo della prescrizione del credito contributivo correlato.
  • La previsione di un termine ulteriore con maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo non sposta in avanti la decorrenza della prescrizione, perché presuppone una già intervenuta scadenza del debito ed è finalizzata solo a consentire un pagamento agevolato.
  • La mancata compilazione del quadro RR o la mancata denuncia del reddito non integrano, di per sé, un occultamento doloso del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione, potendo l'ente attivare i normali controlli anche tramite l'Agenzia delle Entrate.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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